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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25625/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania che aveva definito la controversia tributaria. In prossimità dell'udienza, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia e, di fatto, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c., ma solo con un tardivo atto di costituzione depositato ai fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica. La questione trattata dalla Corte riguarda quindi gli effetti processuali della sopravvenuta definizione agevolata e della conseguente cessazione dell'interesse alla decisione.

La decisione

La Corte ha rilevato che la dichiarazione del difensore di aver aderito alla definizione agevolata, pur non determinando tecnicamente l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre osservato che il tardivo atto di costituzione dell'Agenzia non è idoneo a far sorgere le garanzie processuali previste per le parti ritualmente costituite. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Per la Corte, la mancata notificazione di un controricorso secondo tale norma impedisce alla controparte di acquisire la piena qualità di parte ritualmente costituita nel giudizio di cassazione.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    La norma è richiamata per affermare che le garanzie processuali ivi previste presuppongono la regolare costituzione della parte; esse non spettano a chi si sia costituito tardivamente con un atto inidoneo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta adesione del ricorrente a una definizione agevolata o altra causa che elimini l'interesse alla decisione determina l'inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, anche se non integra di per sé estinzione del processo.
  • L'interesse ad agire e a impugnare deve permanere fino alla decisione: la sua cessazione successiva alla proposizione del ricorso paralizza l'esame del gravame.
  • La costituzione della parte intimata solo con atto tardivo e non notificato come controricorso non le attribuisce le prerogative processuali riconosciute alla parte ritualmente costituita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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