Cassazione Civile, Ordinanza n. 25625/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania che aveva definito la controversia tributaria. In prossimità dell'udienza, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia e, di fatto, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c., ma solo con un tardivo atto di costituzione depositato ai fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica. La questione trattata dalla Corte riguarda quindi gli effetti processuali della sopravvenuta definizione agevolata e della conseguente cessazione dell'interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la dichiarazione del difensore di aver aderito alla definizione agevolata, pur non determinando tecnicamente l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre osservato che il tardivo atto di costituzione dell'Agenzia non è idoneo a far sorgere le garanzie processuali previste per le parti ritualmente costituite. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Per la Corte, la mancata notificazione di un controricorso secondo tale norma impedisce alla controparte di acquisire la piena qualità di parte ritualmente costituita nel giudizio di cassazione.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
La norma è richiamata per affermare che le garanzie processuali ivi previste presuppongono la regolare costituzione della parte; esse non spettano a chi si sia costituito tardivamente con un atto inidoneo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta adesione del ricorrente a una definizione agevolata o altra causa che elimini l'interesse alla decisione determina l'inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, anche se non integra di per sé estinzione del processo.
- L'interesse ad agire e a impugnare deve permanere fino alla decisione: la sua cessazione successiva alla proposizione del ricorso paralizza l'esame del gravame.
- La costituzione della parte intimata solo con atto tardivo e non notificato come controricorso non le attribuisce le prerogative processuali riconosciute alla parte ritualmente costituita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25627/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25607/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25608/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25610/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25611/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25612/2021 del 22/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →