Cassazione Civile, Sentenza n. 6886/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'opposizione avverso la delibera disciplinare n. 688/2017 con la quale la Banca d'Italia aveva irrogato a Giotti una sanzione pecuniaria di Euro 24.000 per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni dell'istituto (violazione art. 107, comma 2 TUB). Il ricorrente deduceva vizi processuali (violazione del contraddittorio e inammissibilità di produzioni documentali tardive), apparente motivazione e omesso esame di documenti e dati ritenuti decisivi (bilanci 2013-2015, perizia di parte, Relazione Deloitte 2016, verbali CDA, report di follow-up, policy di monitoraggio delle controgaranzie), nonché vizii nella quantificazione della sanzione (mancata considerazione del ravvedimento operoso e della non imputabilità). Impugnava poi la validità dei rilievi istruttori relativi all'inefficacia delle controgaranzie e all'inadeguatezza degli accantonamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva legittimamente dichiarato inammissibili le produzioni documentali depositate tardivamente (memoria e consulenza tecnica del 19/12/2019 e altri allegati), rimanendo nel potere discrezionale del giudice di merito fissare termini per i depositi ex art. 145 TUB. Ha ritenuto corrette e sufficientemente motivate le valutazioni di merito della Corte territoriale circa la sussistenza dei rilievi ispettivi e la responsabilità dell'ex Direttore Generale, anche alla luce della lunga durata dell'incarico e della mancata adozione di misure idonee a presidiare i rischi (controgaranzie, controllo interno, accantonamenti). Ha altresì riconosciuto la congruità della sanzione applicata in relazione alla natura e alla gravità delle violazioni e alla posizione ricoperta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.700,00 oltre oneri) e annotazione degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), art. 107, comma 2
La norma è stata applicata per contestare la responsabilità dell'organo apicale per carenze organizzative e di controllo interno; la Corte ha ritenuto legittimo ricondurre al direttore generale la responsabilità per la mancata attivazione di adeguati presidi di rischio.
d.lgs. n. 141/2010, art. 10; d.lgs. n. 210/2010, art. 7; d.lgs. n. 169/2012, art. 5
Riferimenti normativi e di coordinamento temporale utilizzati per individuare il testo applicabile delle istruzioni di vigilanza; la Corte ne ha considerato l'effetto integrativo rispetto alle competenze e responsabilità degli esponenti aziendali.
Istruzioni di Vigilanza (Circ. n. 216/1996, Sez. VI, Cap. VI)
Le istruzioni sono state interpretate come fonte che attribuisce al Direttore Generale compiti di alta direzione e responsabilità nella gestione del rischio e nell'adozione di adeguati controlli interni; la Corte ha valorizzato tali indicazioni per valutare l'operato del ricorrente.
Norma procedurale che disciplina il rito speciale per le contestazioni amministrative: la Corte ha ribadito la discrezionalità della Corte d'appello nel fissare termini per il deposito documentale e la legittimità dell'inammissibilità delle produzioni tardive non autorizzate.
Richiamati in ordine alle garanzie del contraddittorio e della conoscenza degli atti; la Corte ha ritenuto che tali garanzie siano state rispettate e che il ricorrente non abbia dimostrato quale ulteriore difesa avrebbe potuto esercitare in caso di diversa conoscenza degli atti.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Norme di legittimità impugnatorie utilizzate dal ricorrente per denunciare nullità, motivazione apparente e omesso esame; la Corte ha escluso i vizi denunciati ritenendo che si trattasse di questioni di fatto e di merito non sindacabili in cassazione o di censure infondate.
Richiamata dal ricorrente per chiedere la considerazione di tutte le circostanze nella commisurazione della sanzione; la Corte ha valutato la proporzionalità della sanzione tenendo conto delle circostanze e della posizione apicale del sanzionato.
codice civile, art. 2423-bis e ss.
Rilevanti in relazione alle contestazioni sulla corretta rappresentazione di rischi e accantonamenti in bilancio; la Corte ha ritenuto che dagli elementi documentali ammissibili non emergessero riscontri idonei a scagionare il ricorrente.
Richiamato in tema di principi contabili e informativa di bilancio; la Corte ha valutato i rilievi relativi alla rappresentazione del rischio residuo e agli accantonamenti secondo i principi invocati.
La norma sulle informazioni dovute al consiglio di amministrazione è stata richiamata per valutare la responsabilità del Direttore Generale nella mancata trasmissione di informazioni complete al CDA.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale fiscale relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Produzioni documentali depositate fuori termine senza preventiva autorizzazione possono essere dichiarate inammissibili: la parte che le propone deve ottenere espressa ammissione o giustificare la tardività mostrando la potenziale decisività per l'esito del giudizio.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti; le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria o una rivalutazione degli accertamenti di fatto sono inammissibili.
- Il ruolo e la durata dell'incarico apicale (es. Direttore Generale) sono elementi rilevanti nella valutazione della responsabilità per carenze organizzative e di controllo interno: l'omissione duratura di interventi correttivi può integrare responsabilità anche se le conseguenze emergono dopo le dimissioni.
- Per contestare la violazione del diritto di difesa è necessario indicare quali difese concrete e nuove sarebbero state svolte se fosse stata conosciuta la documentazione mancante, e dimostrare il possibile diverso esito del procedimento.
- La congruità della sanzione amministrativa viene valutata in relazione alla gravità delle violazioni, alle dimensioni dell'ente e alla posizione dell'illecito: sanzioni sotto il massimo edittale possono essere comunque proporzionate se motivate dal giudice di merito.
- Le contestazioni riguardanti la correttezza contabile e gli accantonamenti richiedono prova documentale idonea; l'assenza di elementi probatori ammissibili rende difficile scalfire gli accertamenti ispettivi e le valutazioni di merito.
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