Cassazione Penale, Ordinanza n. 20529/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Nei motivi si contestava la ricostruzione dei fatti e si prospettava, in termini generici, un vizio di violazione di legge e di erronea valutazione del materiale fattuale. Il ricorrente censurava inoltre l'aumento di pena applicato per la recidiva, sostenendo implicitamente l'assenza dei presupposti per valorizzare i precedenti penali. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché assertive e non consentite in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito puntuale sulla ricostruzione del fatto e sulla recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure contro la sentenza di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale erano generiche e meramente assertive di un vizio di violazione di legge e di erronea ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto correttamente motivato l'aumento di pena per la recidiva, richiamando i precedenti del ricorrente e la persistente pericolosità desunta dall'inefficacia delle pregresse condanne e dei periodi di detenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto di condanna; la sentenza impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata quanto alla sua configurazione in fatto.
Richiamato implicitamente tramite il riferimento alla recidiva e all'aumento di pena; la Corte valorizza i precedenti penali e la persistente pericolosità del soggetto.
La Corte evidenzia che in sede di legittimità non sono proponibili censure generiche o meramente assertive sulla ricostruzione dei fatti, specie quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione puntuale.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze generiche o meramente assertive che si limitino a evocare violazioni di legge o errori nella ricostruzione dei fatti senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito contiene una motivazione puntuale sulla ricostruzione fattuale, il controllo di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito della prova.
- L'aumento di pena per recidiva è legittimamente applicabile quando il giudice dia conto dei precedenti dell'imputato e della perdurante pericolosità desumibile dall'inefficacia delle pregresse condanne o di precedenti periodi di detenzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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