Cassazione Penale, Ordinanza n. 08944/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata rivalutazione nel merito della responsabilità, né esclusione della circostanza aggravante contestata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 21 gennaio 2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa. La censura sosteneva, in sostanza, che non vi fossero i presupposti per ritenere che le modalità di tempo e di luogo della vendita avessero agevolato la commissione del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era meramente riproduttivo di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni logiche e giuridiche corrette, richiamando l'analisi delle circostanze di tempo e di luogo che avevano effettivamente agevolato l'imputato nella realizzazione della truffa.
Norme richiamate
La sentenza richiama la truffa come reato presupposto della vicenda concreta, ma non indica espressamente l'articolo; la qualificazione normativa del fatto non è desumibile con certezza dal solo testo dell'ordinanza.
È richiamata in modo implicito la doglianza di violazione di legge e vizio di motivazione, tipica del ricorso per cassazione, ma l'articolo non è menzionato testualmente nel provvedimento trascritto.
La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già affrontate e disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa può essere confermata quando il giudice di merito motivi in modo non illogico che le concrete circostanze di tempo e di luogo abbiano effettivamente agevolato la commissione del reato.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del fatto a quella del giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e immune da vizi rilevanti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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