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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26802/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41‑bis Ord. pen., era stato negato nella camera di pernottamento il permesso di acquistare e detenere compact disk (CD) musicali e relativo lettore. Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo del detenuto ritenendo che il divieto potesse ledere il diritto al trattamento rieducativo e ai "piccoli gesti di normalità quotidiana". Il Ministero della Giustizia ha impugnato sostenendo che la materia rientra nella discrezionalità amministrativa: per i reparti 41‑bis vige disciplina più rigida (regolamento, circolari) che limita l'uso di apparecchi e giustifica il divieto per ragioni di sicurezza e di ordine, non essendo la presenza del contrassegno SIAE sufficiente a garantire contenuti compatibili con il regime

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. La Corte ha affermato che l'uso di lettori CD è, in linea di principio, ammesso dalla normativa ordinamentale solo per lavoro, studio o consultazione di materiale giudiziario; l'ascolto di musica rientra però nei "piccoli gesti di normalità" e può essere valutato. Per i detenuti in regime differenziato 41‑bis le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico possono legittimamente giustificare divieti o limitazioni: il giudice deve verificare se l'autorizzazione implicherebbe oneri e controlli tecnici e organizzativi inesigibili dall'Amministrazione. La Corte ha inoltre rilevato che il contrassegno SIAE attesta solo il rispetto del diritto d'autore e non la compatibilità dei contenuti con il regime di sicurezza, per cui non è di per sé sufficiente a escludere rischi

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, art. 41‑bis (Legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Prevede specifiche limitazioni del trattamento intramurario per impedire comunicazioni con l'esterno e la prosecuzione di attività illecite; giustifica misure più restrittive nei confronti dei detenuti sottoposti al regime differenziato

  • Ordinamento penitenziario, artt. 35‑bis e 69

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della legittima organizzazione amministrativa e delle misure di controllo connesse al trattamento penitenziario; indicano ambiti di competenza dell'Amministrazione penitenziaria

  • Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, art. 40

    Limita l'uso di apparecchiature (es. lettori CD) alle esigenze di lavoro e studio previo nulla osta del direttore d'istituto; nelle sezioni 41‑bis la disciplina può risultare ulteriormente stringente

  • Normativa sul diritto d'autore / contrassegno SIAE

    Il contrassegno SIAE attesta il rispetto del diritto d'autore ma non garantisce la compatibilità dei contenuti con le esigenze di sicurezza penitenziaria; quindi non sostituisce i controlli di sicurezza richiesti

Massime di principio

  • Nei reparti sottoposti al regime 41‑bis le esigenze di ordine e sicurezza possono giustificare divieti anche su beni che in astratto sono compatibili con il trattamento rieducativo
  • Il diritto del detenuto a "piccoli gesti di normalità" (es. ascoltare musica) va bilanciato con le esigenze di controllo: non è un diritto assoluto ma un interesse da contemperare
  • La giurisdizione non deve sostituirsi automaticamente all'amministrazione nelle scelte organizzative; tuttavia il giudice può sindacare la decisione amministrativa per verificare se essa comporti oneri e verifiche tecniche non esigibili o sproporzionati
  • Il contrassegno SIAE non è prova della sicurezza o dell'assenza di rischi comunicativi: i singoli supporti e dispositivi devono poter essere sottoposti a controlli specifici
  • Se l'Amministrazione vuole consentire l'uso di CD/lettori nei reparti 41‑bis deve dimostrare che può adottare le misure tecniche e organizzative (ad es. dispositivi non manomissibili, procedure di controllo) senza oneri inesigibili; in mancanza di tale dimostrazione il divieto può ritenersi legittimo
  • In caso di impugnazione, il giudice di merito deve motivare in concreto perché la misura amministrativa sia o non sia giustificata in relazione alla sicurezza e alle risorse necessarie per i controlli

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