Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37462/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Viscio impugna la sentenza che lo ha condannato per bancarotta fraudolenta documentale sostenendo che la sua condotta doveva qualificarsi come bancarotta semplice: a suo avviso il curatore ha potuto ricostruire integralmente l'attivo e il passivo della società fallita e non sarebbe stato dimostrato alcun pregiudizio per i creditori né la distrazione di beni (mancata dimostrazione di sottrazione di somme). Chiede quindi annullamento della sentenza della corte territoriale.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché sorretto da motivi generici e manifestamente infondati. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture contabili, se sostenuto dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (dolo specifico), integra la bancarotta fraudolenta documentale e non la semplice. Non è necessario che sussista un danno effettivo ai creditori: basta la finalità di arrecare tale pregiudizio. Nel caso concreto la corte territoriale aveva motivato l'assenza di ogni documentazione contabile, l'indicazione di sedi sociali inesistenti, la mancata consegna di un libretto bancario con saldo positivo di euro 35.749,50 e la notevole sproporzione tra passivo e inesistenza dell'attivo, ritenendo dimostrata la finalità dolosa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 216, comma 1, lett. b)

    art. 216, comma primo, lett. b), I. fall.

    Interpretata in senso che l'occultamento o la omessa tenuta delle scritture contabili, quando è volontariamente mirata a recare pregiudizio ai creditori (dolo specifico), integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; tale forma non richiede l'accertamento di un danno effettivo ma la finalità dolosa.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o temerario; la Corte lo utilizza per sanzionare l'imputato ritenuto non immune da colpa nella proposizione del ricorso.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alla procedura di deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale e alla facoltà di trattare oralmente in udienza pubblica solo i ricorsi per i quali tale modalità è stata richiesta; in concreto la requisitoria del Procuratore generale è stata depositata per chiedere l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale quando è sostenuta dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; non è indispensabile la prova di un danno effettivo, basta la finalità dolosa.
  • La bancarotta fraudolenta documentale è configurabile sia quando le scritture sono fisicamente sottratte sia quando sono omesse in modo da ostacolare la ricostruzione del patrimonio; ostacoli superabili solo con particolare diligenza possono comunque integrare il reato se la condotta è elusiva.
  • La prova della finalità dolosa può desumersi da circostanze oggettive come l'assenza totale di documentazione, la dichiarazione di sedi inesistenti, la reticenza nella consegna di documenti bancari e la macroscopica sproporzione tra passivo e attivo.
  • In cassazione i motivi generici e manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La possibilità di ricostruzione contabile da parte del curatore non esclude automaticamente la sussistenza del dolo specifico: ciò che conta è la finalità dell'omissione/occultamento, non soltanto l'esito degli accertamenti fallimentari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.