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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34282/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato. Ha dedotto l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso la configurabilità del reato impossibile. Il testo non specifica i fatti materiali contestati né il reato oggetto del patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze sull'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla motivazione della sentenza di patteggiamento sono motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La decisione è stata assunta de plano. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente tenendo conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di patteggiamento non è consentito ricorrere per cassazione deducendo l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    La deduzione in cassazione dell'omessa verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. contro una sentenza di patteggiamento costituisce motivo non consentito.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso inammissibile per la deduzione di un motivo non consentito contro una sentenza di patteggiamento è dichiarato de plano secondo la disposizione richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa valutati nel caso concreto, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 444 c.p.p.

    avverso la sentenza, pronunciata ex art. 444 e seguenti, cod. proc. pen., su richiesta delle parti

    La disposizione è richiamata per identificare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata; la decisione non ne sviluppa ulteriori criteri interpretativi.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la Corte dichiara l'inammissibilità de plano.
  • Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa valutati nel ricorso, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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