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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25341/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita dal 13/07/2015 al 10/04/2017 in relazione ai reati di concorso in omicidio volontario e occultamento di cadavere; il Lungu era stato prosciolto con sentenza passata in giudicato. La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse tenuto un comportamento concretante colpa grave: in particolare aveva mantenuto il silenzio nell'interrogatorio di garanzia non fornendo chiarimenti che solo in dibattimento avrebbero determinato la sua assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma per nuovo esame. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso: dopo la modifica normativa operata dal d.lgs. n.188/2021 l'esercizio del diritto al silenzio ai sensi dell'art.64, comma 3, lett. b) non può incidere sul diritto alla riparazione ex art.314 c.p.p.; pertanto il giudice della riparazione non può basare il diniego dell'indennizzo sul solo silenzio dell'imputato. Rimane tuttavia necessario che il giudice motivi specificamente se e in che modo altre condotte del richiedente (colpa grave, autoincolpazione o comportamenti extra-processuali) abbiano effettivamente dato causa alla custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo

    La modifica normativa impedisce al giudice della riparazione di considerare l'esercizio del diritto al silenzio come causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; il silenzio, se rientrante nell'esercizio legittimo di art.64(3)(b), non può essere usato per escludere la riparazione.

  • d.lgs. n.188 del 08/11/2021, art.4, comma 1, lett. b

    Ha introdotto la specifica integrazione dell'art.314 c.p.p. in attuazione della Direttiva (UE) 2016/343, adeguando la disciplina per tutelare la presunzione di innocenza e l'esercizio del diritto al silenzio.

  • art. 64 cod. proc. pen., comma 3, lettera b

    Riconosce la facoltà per l'imputato di non rispondere a domande che possano renderlo incriminato; la giurisprudenza e la modifica legislativa chiariscono che l'esercizio di tale facoltà non può pregiudicare il diritto alla riparazione.

  • Direttiva (UE) 2016/343 del 09/03/2016

    Ha ispirato la modifica normativa volta a rafforzare la protezione della presunzione di innocenza e dei diritti processuali degli indagati/imputati, compreso il diritto al silenzio.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n.188/2021 l'esercizio del diritto al silenzio (art.64, comma 3, lett. b) non può essere usato dal giudice della riparazione per escludere l'indennizzo previsto dall'art.314 c.p.p.
  • Il diniego della riparazione può essere basato solo su comportamenti del richiedente che configurino dolo o colpa grave o su specifiche condotte processuali di autoincolpazione; il giudice deve motivare puntualmente l'attribuzione di tali comportamenti e la loro influenza sulla misura cautelare.
  • Non è consentito al giudice della riparazione riesaminare liberamente la tenuta del quadro indiziario che giustificò la misura cautelare; l'accertamento si deve concentrare sulla condotta dell'istante (se ha dato causa all'arresto) e non sul mero difetto di prova originario.
  • In casi simili, il difensore può consigliare serenamente l'esercizio del diritto al silenzio senza timore che ciò, di per sé, precluda la richiesta di indennizzo in caso di assoluzione definitiva.
  • Il giudice di merito, in sede di nuovo esame, dovrà valutare eventuali altre condotte (extra-processuali o processuali diverse dal legittimo silenzio) che possano integrare la colpa grave e documentarne specificamente l'incidenza sulla custodia cautelare.

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