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Sentenza

Sentenza n. 1690/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 12 febbraio 2026 relativa al previgente regolamento aziendale sull’indennità di rischio da radiazioni e ai verbali della Commissione aziendale di rischio radiologico degli ultimi cinque anni

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, dirigente medico presso il Presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore e dedita ad attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata il 12 febbraio 2026 ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 33/2013. Aveva chiesto il regolamento aziendale sull’indennità di rischio radiologico precedente a quello approvato il 28 ottobre 2025, i verbali della Commissione di valutazione del rischio radiologico degli ultimi cinque anni relativi alla propria posizione e, in mancanza di tali verbali, un’attestazione dell’omissione o della loro inesistenza. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990 e dell’art. 2 della stessa legge, nonché sviamento ed eccesso di potere. Ha rappresentato di avere un interesse a conoscere le valutazioni e l’operato dell’Azienda in relazione alla propria esposizione, anche in vista di un’eventuale azione per il riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico e del riposo biologico. L’A.S.L. ha depositato la delibera n. 1078 dell’11 luglio 2025, il regolamento di operatività della Commissione e verbali degli ultimi cinque anni contenenti gli elenchi degli aventi diritto; ha eccepito la carenza di interesse attuale, concreto e diretto per mancata prova dei presupposti dell’indennità. In replica, la ricorrente ha dichiarato soddisfatto l’interesse per i verbali depositati, ha preso atto che non erano state effettuate valutazioni riferite alla propria posizione e ha insistito per ottenere il regolamento previgente o una dichiarazione della sua inesistenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata integralmente la materia del contendere. In udienza l’A.S.L. ha chiarito che prima del regolamento approvato il 28 ottobre 2025 non esisteva alcun regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni; la ricorrente ha inoltre dichiarato cessato il proprio interesse, avendo ottenuto in giudizio l’ostensione dei verbali effettivamente disponibili, relativi agli aventi diritto negli ultimi cinque anni. Gli ulteriori documenti richiesti non risultavano esistenti. Non è stata decisa nel merito la contestazione sulla legittimità del silenzio né la questione dell’interesse all’accesso in funzione dell’eventuale riconoscimento dell’indennità. Spese integralmente compensate, anche perché l’istanza riguardava documenti inesistenti.

Norme richiamate

  • artt. 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990

    Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti

    La pronuncia dà atto del fondamento normativo dell’istanza di accesso, ma non interpreta nel merito la disciplina, poiché dichiara cessata la materia del contendere dopo il deposito dei documenti disponibili e l’accertamento dell’inesistenza degli altri.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti

    La sentenza menziona l’art. 5 d.lgs. 33/2013 quale base normativa dell’istanza, senza svolgere una specifica interpretazione della disciplina.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ostensione dei documenti effettivamente esistenti e disponibili, accompagnata dall’accertamento che gli ulteriori atti richiesti non esistono e dalla dichiarazione della parte ricorrente di avere soddisfatto il proprio interesse, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio sull’accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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