Cassazione Penale, Sentenza n. 20685/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mazzei impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (eventualmente con controllo elettronico) per reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e reati connessi. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale del riesame ha dato peso a una generica diffidenza, non ha valorizzato adeguatamente la confessione, il lungo periodo già trascorso in restrizione e l'assenza di concreti elementi di pericolo di recidiva, chiedendo che tali elementi fossero ritenuti idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame che, nel rispetto della giurisprudenza, ha valutato che non esistono elementi di novità tali da scalfire la presunzione relativa di necessità della custodia in carcere per i reati ex art. 275 comma 3. Il provvedimento ha valorizzato il ruolo attivo e rilevante di Mazzei nell'organizzazione di narcotraffico collegata a clan mafioso, i precedenti penali (anche per evasione), la vicinanza del domicilio alle aree di operatività e l'assenza di prove concrete di un'autentica resipiscenza nonostante la confessione; ha ritenuto che il lungo periodo di carcerazione non aveva dimostrato l'affievolimento delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola l'appello al Tribunale del riesame: effetto devolutivo delimita il sindacato del giudice di secondo grado alla valutazione degli 'atti nuovi' idonei a modificare il quadro cautelare, non alla completa rinnovazione della valutazione cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati (tra cui associazione finalizzata al narcotraffico); presunzione che può essere superata solo con elementi concreti e attuali.
art. 299, comma 2, cod. proc. pen.
art. 299, comma 2, cod. proc. pen.
La clausola di esclusione è interpretata nel senso che per i reati di particolare allarme (cfr. art. 275, comma 3) il pericolo è da ritenersi attuale e concreto salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo.
Prevede le conseguenze economiche per ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: qui applicata la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Riforma la disciplina cautelare e richiede che il tempo trascorso dai fatti sia considerato; tuttavia non determina automatica esclusione delle esigenze cautelari: occorrono elementi concreti di cambiamento comportamentale.
Massime di principio
- Per reati gravi come associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere che può essere superata solo da elementi nuovi, concreti e attuali.
- La semplice confessione o il periodo già scontato in custodia non sono in genere sufficienti, da soli, a dimostrare una reale ed efficace riabilitazione o la cessazione delle esigenze cautelari.
- Il Tribunale del riesame in appello valuta principalmente le 'novità' rispetto al giudicato cautelare; non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle esigenze cautelari se non emergono fatti nuovi tali da modificare il quadro indiziario.
- Precedenti penali significativi, ruolo attivo nell'organizzazione criminosa, condotte di evasione e vicinanza logistica alle aree di operatività rafforzano la persistenza delle esigenze speciali di prevenzione e giustificano la custodia in carcere.
- Il tempo trascorso dai fatti può essere rilevante ma solo se accompagnato dall'assenza di condotte successive indicative di pericolosità; il giudice deve motivare espressamente se ritiene che il decorso del tempo abbia rilevanza.
- L'applicazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) può risultare inadeguata quando non garantisce l'effettiva neutralizzazione del rischio di reiterazione, specialmente per reati organizzati.
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