Cassazione Penale, Ordinanza n. 03268/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha condannato, deducendo due censure: 1) vizio motivazionale sul diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che la mancata incensuratezza gli sarebbe stata erroneamente attribuita nonostante il casellario giudiziale risultasse "nulla"; 2) contraddittorietà della motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., assumendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente spiegato il diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva invece che la motivazione di appello era congrua: quanto alla sospensione condizionale, il casellario aggiornato evidenziava un'altra condanna del 2020; quanto all'art. 131-bis, la Corte territoriale aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando gravità, reiterazione delle condotte e importo sottratto pari a 500 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo indeducibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque privo di fondamento alla luce del casellario aggiornato, e il secondo motivo manifestamente infondato perché la sentenza di appello aveva già motivato in modo adeguato sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di gravità della condotta, reiterazione delle azioni e valore non esiguo del bene o del denaro sottratto; il diniego è legittimo se sorretto da motivazione adeguata.
È richiamato con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena e alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che investe la sospensione condizionale della pena è inammissibile se si limita a contestare la valutazione del casellario giudiziale senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non manifestamente illogica, della gravità della condotta, della sua reiterazione e dell'entità del profitto o del danno.
- In sede di legittimità non è sufficiente allegare un generico difetto motivazionale: occorre che la contraddittorietà o l'illogicità emerga dal testo della sentenza impugnata.
- Le censure che mirano solo a una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito non sono idonee a fondare un accoglimento del ricorso per cassazione.
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