Cassazione Penale, Sentenza n. 37490/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 73 DPR n. 309/1990, artt. 13 e 25 Cost.) e vizio di motivazione per manifesta illogicità: la Corte territoriale, pur avendo rideterminato la pena per alcuni coimputati in osservanza dei limiti edittali risultanti dalle pronunce della Corte costituzionale sulla normativa in materia di stupefacenti, non ha esteso lo stesso beneficio al Khelifi, il cui appello era stato dichiarato inammissibile, omettendo così di applicare l'effetto estensivo di una pronuncia favorevole proposta da altro appellante
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla determinazione della pena per Khelifi. Ha rilevato la corretta applicazione del principio secondo cui l'accoglimento di un motivo non esclusivamente personale proposto da un diverso impugnante produce effetti estensivi anche sul soggetto il cui gravame è inammissibile. Avendo la Corte d'appello modificato la pena solo per tre imputati e non per Khelifi, la Cassazione ha annullato la sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuova determinazione della pena conforme al principio di diritto indicato
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma penale sugli illeciti in materia di stupefacenti; la Corte ha operativo la rideterminazione della pena nel rispetto dei limiti edittali risultanti dalle pronunce della Consulta
art. 13 Cost.
Richiamato nel ricorso come presidio di garanzia della libertà personale; non emergono applicazioni specifiche diverse da quella generale delle garanzie costituzionali
art. 25 Cost.
Richiamato nel ricorso in relazione ai principi del diritto penale e del giusto processo; la decisione censura la violazione del principio di parità di trattamento nella determinazione della pena
art. 23, commi 8 e 9, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive proroghe/convertiti)
Norme procedurali che hanno consentito il trattamento del procedimento in camera di consiglio con modalità straordinarie (contesto processuale della trattazione)
Giurisprudenza: Sez. 2, Sent. n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 277814-02
Principio interpretativo consolidato: l'inammissibilità dell'impugnazione di un soggetto non impedisce che gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento di un motivo non esclusivamente personale proposto da diverso impugnante si estendano anche all'imputato non ricorrente o con impugnazione inammissibile
Massime di principio
- L'accoglimento di un motivo di impugnazione non esclusivamente personale proposto da un appellante può produrre effetti benefici anche sui coimputati, compresi quelli che non hanno validamente impugnato o il cui appello è stato dichiarato inammissibile
- L'inammissibilità dell'appello di un imputato non costituisce di per sé ostacolo all'estensione dei vantaggi derivanti da una decisione favorevole a un altro appellante, se il motivo vincente riguarda profili comuni
- La Corte d'appello deve applicare uniformemente le conseguenze favorevoli di una rettifica del trattamento sanzionatorio a tutti i soggetti interessati quando la ragione della rettifica non è di carattere personale
- In caso di omissione nell'estensione degli effetti favorevoli, la Corte di cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alla pena e disporre il rinvio per nuova determinazione conforme al principio di estensione
- In situazioni analoghe, difensore e giudice devono verificare se il motivo di successo è 'personale' oppure incide su profili comuni: se comune, va valutata l'applicabilità estensiva anche ai non ricorrenti o alle impugnazioni inammissibili
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