Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20888/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per appropriazione indebita: i difensori hanno dedotto (1) mancata prova del dolo e travisamento della prova, sostenendo che il rapporto con la 4G Srl fosse diverso da mera consulenza e che la mancata restituzione costituisse al più inadempimento civilistico; (2) intervenuta prescrizione del reato, contestando il computo delle sospensioni dei termini e qualificando come "rinvio di cortesia" una sospensione conteggiata dalla Corte territoriale; (3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per difetto di adeguata motivazione sulla personalità e sulla entità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la ricostruzione dei fatti delle corti di merito: il Bacco, avendo la disponibilità dell'autovettura noleggiata dalla 4G Srl, si rifiutò di restituirla dopo la risoluzione del rapporto, nonostante ripetute richieste e azioni giudiziarie, con restituzione avvenuta solo il 24.11.2014. Sul punto del dolo la Corte ha ricordato che l'appropriazione indebita richiede coscienza e volontà di appropriarsi della cosa altrui sapendo di agire senza diritto e per trarne utilità, principio applicato nel caso. Quanto alla prescrizione, la Corte ha condiviso il calcolo della Corte d'appello che ha tenuto conto della recidiva infraquinquennale (art. 99 c.p.) la quale incide sul termine-base e sulla proroga in presenza di atti interruttivi; per tale motivo il reato non risultava estinto alla data della sentenza di appello. Infine il rifiuto delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità del ricorrente e alle pregresse condanne. Conseguenze pratiche: condanna confermata (8 mesi di reclusione e 900 euro di multa, spese processuali, risarcimento danni da liquidarsi separatamente); il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a profili di prescrizione/sospensione; la Corte non ha ritenuto fondata la contestazione che facesse decadere il termine prescrizionale relativamente ai rinvii disputati.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva infraquinquennale: la recidiva qualificata è stata ritenuta correttamente applicata dal primo giudice e influisce sia sulla determinazione della pena sia sul computo del termine di prescrizione.

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Stabilisce l'incidenza delle circostanze aggravanti sul termine-base della prescrizione; la Corte lo ha richiamato per spiegare perché la recidiva ha modificato il termine prescrizionale.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Regola la proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte l'ha applicata per valutare l'effetto dei periodi di sospensione derivanti dal processo.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione della personalità e delle circostanze ai fini della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Il trattenere una cosa mobile altrui dopo la cessazione del rapporto che ne ha conferito la disponibilità può integrare appropriazione indebita quando sussista la coscienza e volontà di appropriarsi della cosa sapendo di non averne diritto; la qualificazione del rapporto (consulenza vs. rapporto societario interno) è irrilevante se è pacifico che la restituzione è stata negata.
  • La pretesa di compensazione o rivalendicazione patrimoniale non giustifica il trattenimento della cosa altrui salvo che il credito sia certo, liquido ed esigibile; altrimenti persiste la responsabilità penale.
  • Le contestazioni sul decorso della prescrizione richiedono un calcolo preciso dei termini e delle sospensioni; l'esistenza di una recidiva aggravante incide sia sul termine-base sia sulle proroghe per atti interruttivi, potendo determinare la non estinzione del reato anche dopo periodi di sospensione.
  • I rinvii processuali possono essere qualificati in modi diversi (sospensione utile o rinvio di cortesia) a seconda della causa: spetta al giudice motivare perché un determinato rinvio incide o meno sul termine prescrizionale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l'esame di ogni elemento favorevole: è sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti decisivi e risponda alle specifiche argomentazioni dell'imputato; la presenza di pregresse condanne rilevanti può legittimare il diniego.
  • In controversie miste civile-penali, l'esistenza di procedure civili (es. sequestri, giudizi per la restituzione) e il comportamento delle parti sono elementi valutabili dal giudice penale ai fini della sussistenza del reato, ma non sostituiscono la prova del dolo richiesto per l'appropriazione indebita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.