Cassazione Penale, Sentenza n. 9397/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti delle giudici Cavasino e Romano, sostenendo che tali giudici avevano già valutato fatti e un assetto associativo 'ndranghetistico in una sentenza collegata (cd. Nemea/Rinascita), ragione per cui sarebbero parziali. L'istanza era stata presentata il 12/09/2022; la Corte di appello l'aveva dichiarata tardiva ritenendo che il dies a quo per il termine di legge dovesse essere individuato nella data di deposito della motivazione della sentenza (5/03/2021) e non nella data in cui il presidente del Tribunale aveva respinto l'istanza di astensione (8/09/2022). Il ricorrente deduceva anche la mancata fissazione di udienza camerale e quindi la violazione del contraddittorio.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato i due orientamenti giurisprudenziali sulla decorrenza del termine triennale (decorrenza dalla pubblicità/concognoscibilità oggettiva vs decorrenza dalla effettiva conoscenza personale quando il fatto è esterno all'udienza) e ha ritenuto che, anche adottando la tesi più favorevole al ricorrente, la dichiarazione del 12/09/2022 risultava comunque tardiva rispetto al termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. Inoltre la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata udienza camerale, osservando che quando la ricusazione è manifestamente infondata la decisione de plano è legittima. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione; la Corte discute la decorrenza del dies a quo (pubblicità/concognoscibilità oggettiva vs conoscenza effettiva) e conclude che, anche nel caso favorevole al ricorrente, il termine era comunque superato.
Prevede la condanna alle spese e la misura dell'ammenda in caso di ricorso infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare 500 euro alla Cassa delle ammende.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare motivazioni per manifesta illogicità o contraddittorietà; la Corte ha ritenuto infondate tali doglianze e ha considerato la richiesta di ricusazione manifestamente tardiva e comunque priva di fondamento.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Autorizza la trattazione scritta del giudizio in Cassazione; la Corte ha proceduto con trattazione scritta in assenza di richiesta di discussione orale.
art. 34, comma 1; art. 36 lett. g), art. 37 lett. a), art. 38, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di competenze e garanzie processuali e sulle modalità di presentazione della ricusazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze connesse non mutassero l'esito dato il termine superato e la manifesta infondatezza.
Massime di principio
- Il termine di tre giorni per la ricusazione (art. 38, comma 2 c.p.p.) può essere interpretato secondo due orientamenti: decorrenza dalla pubblicità/concognoscibilità oggettiva dell'atto o decorrenza dalla effettiva conoscenza personale quando la causa è esterna all'udienza; è fondamentale individuare correttamente il dies a quo al fine della tempestività.
- Se la causa della ricusazione riguarda atti o fatti esterni al processo, è prudente notificare o presentare la dichiarazione di ricusazione non appena si acquisisce conoscenza effettiva, e comunque prima della chiusura dell'udienza nella quale la causa viene resa nota, riservandosi la formalizzazione entro i tre giorni successivi.
- Quando una dichiarazione di ricusazione è manifestamente infondata (ad es. limitata a valutazioni di merito già espresse in modo non platealmente incompatibile), la Corte può decidere de plano senza necessità di fissare udienza camerale; al contrario, se i motivi non sono manifestamente infondati, la mancata fissazione di udienza può costituire vizio.
- Presentare la ricusazione tardivamente espone il ricorrente alla dichiarazione di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi è consigliabile agire tempestivamente e con documentazione che provi la data di conoscenza effettiva.
- In situazioni con decisioni o sentenze connesse tra più procedimenti, valutare immediatamente se le affermazioni contenute nelle motivazioni costituiscono giudizi di merito pieno o mere affermazioni connesse: la qualificazione incide sulla possibilità di formulare una ricusazione fondata e sulla probabilità che venga esaminata con udienza.
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