Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 92/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell’atto dirigenziale n. 33 del 28.02.2025, notificato il 03.03.2025, con cui Città Metropolitana di Reggio Calabria ha revocato l’Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al solo titolo abilitativo inerente lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di raffreddamento a servizio della sede operativa dell’azienda Citrus Juice S.r.l., ex art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 59/2013, rilasciata giusta Determinazione R.G. n. 1341 del 05/06/2017; - dell’atto del 07.03.2025, notificato il 23.04.2025, con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria ha revocato l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in corpo idrico, di cui al provvedimento n. 1039 del 25.11.2017 prot. n. 183009 del 25.11.2017; - di ogni atto annesso, connesso, antecedente, concomitante e successivo;

Giustizia amministrativa202500226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di raffreddamento e conseguente revoca adottata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare AUA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la revoca dell'AUA, deducendo violazione del d.lgs. n. 152/2006, delle prescrizioni autorizzative ed eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea rappresentazione dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e inattendibilità degli accertamenti. In particolare, ha sostenuto che i campioni delle acque di raffreddamento fossero stati prelevati con metodo istantaneo, anziché mediante campione medio nell'arco di tre ore, senza esplicitare concrete ragioni di urgenza e senza adeguate garanzie contro la contaminazione del campione. Ha inoltre contestato l'affidabilità dei metodi analitici e la significatività dei superamenti rilevati per COD, BOD5, fluoruri e fenoli. La società ha dedotto, altresì, la violazione del principio di gradualità e proporzionalità previsto dall'art. 130 d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto previamente diffidarla o disporre una sospensione temporanea, anziché procedere direttamente alla revoca. Ha rappresentato che la contaminazione era accidentale, dovuta a infiltrazioni nel circuito di raffreddamento, e che le cause erano state rimosse durante il procedimento, con successive analisi e monitoraggi risultati conformi. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità delle censure relative al campionamento per mancata impugnazione degli atti ARPACAL e della nota istruttoria richiamata per relationem, nonché l'infondatezza del ricorso, sostenendo la natura vincolata della revoca, la validità del campionamento istantaneo e la sussistenza di precedenti superamenti dei limiti di emissione.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. La nota del Servizio Ambiente e gli atti ARPACAL sono stati qualificati come atti istruttori privi di autonoma lesività, contestabili insieme al provvedimento finale. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha affermato che la Città Metropolitana, quale autorità competente al controllo e al mantenimento dell'AUA, aveva il potere-dovere di verificare l'attendibilità del metodo di campionamento e dei risultati analitici, non potendo considerarsi vincolata agli esiti dell'ARPACAL. Il campionamento medio nell'arco di tre ore costituisce il metodo ordinario; il ricorso a tempi diversi, incluso il campionamento istantaneo, è consentito solo in presenza di particolari esigenze e con motivazione espressa nel verbale, diretta a illustrare le concrete ragioni della deroga e l'idoneità del campione a rappresentare lo scarico. Il generico riferimento ad accertamenti richiesti dalle forze di polizia è stato ritenuto tautologico e insufficiente. L'irregolarità del campionamento ha impedito di ritenere affidabili i risultati analitici e di accertare sia la violazione dei limiti sia la gravità dell'infrazione e il pericolo per ambiente e salute. Il principio di precauzione non è stato ritenuto sufficiente a giustificare radicali provvedimenti di ritiro in assenza di adeguata certezza circa la situazione di pericolo. Il TAR ha inoltre ritenuto sproporzionata la revoca, configurata dall'art. 130 d.lgs. n. 152/2006 come extrema ratio, poiché l'amministrazione non aveva considerato gli interventi correttivi comunicati dalla società, né aveva dimostrato che i precedenti superamenti del 2013, 2014 e 2018 integrassero reiterate violazioni pericolose. L'amministrazione avrebbe potuto ricorrere alla diffida e, se necessario, alla sospensione temporanea. Sono stati annullati sia l'atto della Città Metropolitana sia il conseguente provvedimento dello Sportello Unico. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 130 d.lgs. n. 152/2006

    In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione ove si manifestino situazioni di pericolo; c) alla revoca in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

    La revoca è una misura estrema, soggetta a un principio di gradualità, e richiede il mancato adeguamento a una diffida oppure reiterate violazioni accompagnate da una situazione di pericolo per salute pubblica e ambiente.

  • artt. 128 e 129 d.lgs. n. 152/2006

    Attribuiscono all'autorità competente, anche con la collaborazione dell'ARPA, poteri di ispezione, controllo e prelievo sugli scarichi, funzionali alla verifica del rispetto dei valori limite e della normativa in materia.

  • Allegato 5 alla parte III, sub 1.2.2, d.lgs. n. 152/2006

    Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore.

    Il campionamento medio triennale è il metodo ordinario; modalità diverse, compreso il campionamento istantaneo, richiedono particolari esigenze e una motivazione espressa nel verbale, con indicazione delle ragioni concrete della deroga.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 59/2013

    Costituisce la base normativa del titolo abilitativo relativo allo scarico ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

  • Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III, d.lgs. n. 152/2006

    Individua i limiti di emissione degli scarichi idrici in acque superficiali, rispetto ai quali erano stati valutati i campioni oggetto del procedimento.

Massime di principio

  • Nel controllo degli scarichi industriali, il campione medio prelevato nell'arco di tre ore costituisce il metodo ordinario di campionamento; il ricorso a un campionamento istantaneo o ad altra modalità temporale è legittimo solo quando particolari esigenze lo giustifichino e tali esigenze siano esplicitamente e concretamente illustrate nel verbale di campionamento.
  • Il generico richiamo a una richiesta delle forze di polizia non costituisce motivazione sufficiente della deroga al metodo ordinario di campionamento, se non indica le ragioni sostanziali e concrete che rendono necessario il prelievo istantaneo e idoneo a rappresentare lo scarico.
  • L'autorità competente al rilascio e al mantenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale deve valutare autonomamente la correttezza del campionamento e l'attendibilità dei risultati analitici, anche quando le operazioni siano state svolte dall'ARPA; non può considerarsi automaticamente vincolata agli esiti dell'accertamento tecnico.
  • Quando l'irregolarità del campionamento incide sull'affidabilità delle analisi, non può ritenersi dimostrata né la violazione dei limiti di emissione né la gravità dell'infrazione e il conseguente pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
  • Il principio di precauzione non consente, in assenza di adeguata dimostrazione dell'attendibilità degli accertamenti e della situazione di pericolo, l'adozione di radicali provvedimenti di ritiro dell'autorizzazione ambientale.
  • La revoca dell'autorizzazione allo scarico costituisce extrema ratio: l'amministrazione deve rispettare la gradualità prevista dall'art. 130 d.lgs. n. 152/2006, valutando previamente diffida, eventuale sospensione temporanea, interventi correttivi del titolare e la concreta rilevanza dei precedenti episodi.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInquinamento ed emissioniAutotutela
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.