Cassazione Penale, Ordinanza n. 01405/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente depositata e ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di applicazione, in relazione a due sentenze di condanna, di una sanzione sostitutiva: in via principale il lavoro di pubblica utilità e, in subordine, la detenzione domiciliare. Nel ricorso per cassazione erano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 545-bis, 546, lett. e), 666 c.p.p. e 95 d.lgs. 150/2022. Successivamente, però, è intervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dai difensori con procura speciale dell'interessato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di violazione di legge/vizio di motivazione
richiamato in relazione alla richiesta di sanzione sostitutiva
richiamato in relazione alla motivazione del provvedimento
richiamato come norma del procedimento di esecuzione
richiamato come disciplina invocata dalla difesa per le sanzioni sostitutive
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
la rinuncia ritualmente proposta al ricorso determina inammissibilità dell'impugnazione
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento in Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è ritualmente proposta e accompagnata da procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- In caso di inammissibilità conseguente alla rinuncia, la Corte può disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutando il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia.
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