Cassazione Penale, Sentenza n. 37212/2024 del 09/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che fosse applicata la disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) alle condanne pronunciate da: Tribunale di Cassino (sentenza 12/06/2023, fatti commessi il 23/04/2018 e il 20/04/2018), Tribunale di Campobasso (sentenza 20/11/2020, fatti commessi il 10 e 24/08/2018) e Tribunale di Benevento (n.1303/23, fatti commessi il 14/08/2018). A sostegno si è dedotta la contiguità temporale, la prossimità territoriale e l'omogeneità del modus operandi (truffe con ricariche su carte prepagate e documenti d'identità contraffatti). Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 06/06/2024, ha respinto la richiesta ritenendo che non emergesse una predeterminazione originaria, valutando come non decisiva la prossimità spaziale e ritenendo gli elementi indicativi di una propensione allo reato e di uno stile di vita più che di una programmazione unitaria. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non ha adeguatamente considerato la prossimità temporale di una parte dei fatti (in particolare quelli commessi nel mese di agosto 2018, posti a carico dalle sentenze di Campobasso e Benevento) e non ha valutato tutti gli indici utili ai fini del riconoscimento della continuazione secondo il principio fissato dalle Sezioni Unite (esame unitario di omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità e programmazione). Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento in diversa composizione, con l'istruzione di rivalutare gli indicatori relativi ai reati commessi nel mese di agosto 2018 secondo i criteri giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
La continuazione richiede la verifica di molteplici indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità, programmazione) e va accertata anche in sede di esecuzione come in sede di cognizione
Sezioni Unite, n. 28659/2017
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Fornisce i criteri per il riconoscimento della continuazione: è necessaria una approfondita verifica di indicatori concreti e non è sufficiente valorizzare isolatamente alcuni elementi se i reati successivi appaiono frutto di determinazione estemporanea
Sez. 2, n. 10539/2023
sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023
Il giudice può desumere il medesimo disegno criminoso da elementi indizianti quali unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi e compartecipazione dei soggetti; anche alcuni soli indici, se significativi, possono essere sufficienti
Sez. 1, n. 7381/2018
Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018
Il giudice deve valutare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua all'interno di un arco temporale più ampio, tenendo conto degli ulteriori indici
Massime di principio
- La continuazione va accertata tramite una valutazione complessiva e approfondita di molteplici indici (omogeneità delle condotte, tutela dello stesso bene giuridico, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità e programmazione).
- La presenza di alcuni indici significativi può essere sufficiente per riconoscere la continuazione, ma il giudice deve comunque esaminare tutti gli elementi rilevanti e motivare il loro apprezzamento.
- La contiguità temporale può essere valutata anche a livello di sottogruppi di reati: reati commessi nello stesso intervallo contiguo (es. lo stesso mese) possono costituire un nucleo di continuazione anche se altri reati dello stesso arco temporale sono più distanziati.
- La prossimità geografica non è automaticamente decisiva: può indicare sia la pianificazione sia il semplice evitamento di allontanamento dalla residenza; va quindi contestualizzata con gli altri indici.
- In sede di esecuzione il giudice non può limitarsi a escludere la continuazione per la mancanza di un singolo elemento senza valutare gli altri indicatori; se la motivazione è carente la decisione può essere annullata e rinviata per nuova valutazione.
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