Cassazione Penale, Ordinanza n. 02508/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per essere rincasato il 4 settembre 2019 oltre l'orario consentito. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia in punto di responsabilità, sia in punto di trattamento sanzionatorio; contestava inoltre il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e la mancata esclusione della recidiva. A sostegno dell'assenza di dolo o comunque della non gravità della condotta, era stata prospettata la giustificazione dell'uscita per acquistare medicine per il figlio, giustificazione ritenuta però priva di riscontro oggettivo e tardivamente allegata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche e reiterative le censure, già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta. In particolare ha valorizzato: l'accertamento della violazione dell'orario imposto dalla sorveglianza speciale; l'assenza di riscontri alla versione difensiva sull'acquisto di farmaci; la tardività di tale giustificazione; elementi esterni incompatibili con un'uscita meramente occasionale; l'insussistenza del fatto di lieve entità, poiché la violazione delle prescrizioni appariva funzionale a un presumibile delitto; la congruità della pena, poco sopra il minimo edittale; la non concedibilità dell'esclusione della recidiva in presenza di specifici precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di armi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorrono ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale integra il fatto contestato e va valutata in concreto anche ai fini della particolare tenuità e della recidiva.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o meramente reiterative di questioni già affrontate e disattese in modo congruo dai giudici di merito.
- La deduzione di una giustificazione alternativa della condotta deve essere sorretta da elementi oggettivi specifici; una spiegazione tardiva, non verificabile nell'immediatezza e priva di riscontri, può essere legittimamente ritenuta inattendibile.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione appaia inserita in un contesto sintomatico di condotte ulteriormente illecite o comunque non occasionali.
- La recidiva può essere esclusa solo se il quadro dei precedenti e della personalità dell'imputato non evidenzia un percorso criminoso significativo; in presenza di precedenti specifici e di un percorso delinquenziale consolidato, il diniego è motivabile in modo lineare.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo ipotesi di esonero.
Come è indicizzato
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