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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24117/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risultano dalla sola motivazione riportata altri capi decisori sul merito del reato, se non il mantenimento del giudizio di merito già espresso dalla Corte d'appello quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante invocata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il giudizio di merito sfavorevole, limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024. Con l'unico motivo ha contestato la correttezza della motivazione sul diniego dell'attenuante, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si risolveva nella pedissequa reiterazione delle censure già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata. Inoltre, la difesa mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia priva di contraddizioni o manifeste illogicità.

Norme richiamate

  • Corte costituzionale n. 86 del 2024

    Richiamata come fonte dell'attenuante della lieve entità oggetto della censura difensiva; la Corte osserva che il motivo non consente il sindacato di legittimità sulla valutazione di merito del suo mancato riconoscimento.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre, senza reale sviluppo critico, censure già dedotte in appello e già esaminate dalla decisione di merito.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata della motivazione impugnata; la mera reiterazione di doglianze preesistenti integra un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
  • La valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, compreso il mancato riconoscimento di un'attenuante, non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia immune da contraddizioni o manifeste illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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