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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24497/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva ritenuta responsabile di una rapina, deducendo tre censure: 1) la mancata riqualificazione del fatto dall'art. 628 c.p. nella più lieve ipotesi di cui all'art. 393 c.p.; 2) l'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.; 3) l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. La memoria successiva al ricorso si limitava a riproporre in modo riepilogativo le doglianze già formulate, senza apportare elementi nuovi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già esaminate e respinte in appello, dunque non specifico. Ha giudicato il secondo motivo non consentito, poiché la motivazione della corte di merito sul riconoscimento dell'aggravante era adeguata e coerente con la giurisprudenza richiamata in tema di rapina consumata anche all'interno dell'abitazione dell'agente e di maggiore disvalore connesso alle ripercussioni sulla persona. Ha reputato il terzo motivo non consentito e manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui il giudice di merito, nel negare un beneficio o una riduzione di pena, non deve confutare analiticamente ogni elemento dedotto, ma solo quelli ritenuti decisivi; nel caso concreto, l'azione della ricorrente aveva inciso causalmente sulla sottrazione del bene. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma incriminatrice della rapina; la difesa chiedeva la riqualificazione in una ipotesi meno grave, ma la Corte ha ritenuto la censura non proponibile in cassazione perché meramente ripetitiva e non specifica.

  • art. 393 c.p.

    Richiamato quale fattispecie di minor gravità invocata dalla difesa in alternativa alla rapina.

  • art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.

    Aggravante confermata dalla corte di merito; la Cassazione ne ha escluso la sindacabilità in presenza di motivazione adeguata e conforme alla giurisprudenza richiamata.

  • art. 114 c.p.

    Richiamato dalla difesa per ottenere un trattamento più favorevole; la Corte ha ritenuto la censura non consentita e comunque infondata per mancanza dei presupposti fattuali allegati.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, senza sviluppare una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata.
  • La contestazione del riconoscimento di un'aggravante è inammissibile quando la motivazione del giudice di merito è congrua, non manifestamente illogica e coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato.
  • Il giudice di merito, nel negare una attenuante o un beneficio, non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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