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Sentenza

Sentenza del 12/11/2020 n. 25608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava in cassazione la pronuncia della C.T.R. che aveva ritenuto decaduto il diritto al rimborso delle maggiori accise versate in acconto sull'energia elettrica (relative al 2009) perché, secondo l'organo d'appello, il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1995 decorre dalla presentazione della prima dichiarazione che ha esposto il credito (presentata nel 2010), mentre la richiesta di rimborso era stata presentata solo nel 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di accise sull'energia elettrica, gli acconti mensili sono rate di un unico debito (art. 26, comma 8) e che il saldo creditorio risultante dalla dichiarazione annuale integra un nuovo credito che non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario; quindi il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima (definitiva) dichiarazione che chiude il rapporto (nel caso di specie la dichiarazione relativa al 2012), sicché l'istanza di rimborso depositata nel 2013 è tempestiva. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, è accolto l'originario ricorso della (---) S.P.A. Le spese processuali sono compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 504/1995, articolo 14, comma 2

    Stabilisce il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso/detrazione dell'accisa indebitamente pagata; la Corte interpreta il dies a quo non come la prima dichiarazione che evidenzia un credito parziale, ma come la presentazione dell'ultima (definitiva) dichiarazione che chiude il rapporto tributario e rende reclamabile il credito.

  • Decreto Legislativo n. 504/1995, articolo 26, comma 8

    I versamenti dell'accisa effettuati in acconto mensile sono modalità frazionata di adempimento di un unico debito e non costituiscono adempimenti autonomi; pertanto i conguagli e i saldi risultanti vanno considerati complessivamente ai fini dell'emersione del credito.

  • Decreto Legislativo n. 504/1995, articolo 56

    Richiamato in relazione all'art. 14, comma 2; la pronuncia lo utilizza nel quadro sistematico delle norme sui rimborsi d'imposta per confermare che il credito derivante da acconti in eccesso è reclamabile dopo la chiusura del rapporto tributario.

Massime di principio

  • Per le accise sull'energia elettrica gli acconti mensili sono rate di un unico debito e non generano autonomi crediti reclamabili separatamente.
  • Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso dell'accisa indebitamente versata decorre dalla presentazione dell'ultima (definitiva) dichiarazione che chiude il rapporto tributario, non dalla prima dichiarazione in cui il credito è esposto.
  • Una istanza di rimborso presentata entro due anni dalla dichiarazione definitiva che produce il saldo creditorio è tempestiva anche se sono passati più di due anni dalla prima dichiarazione che aveva segnalato acconti maggiori.
  • In presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla decorrenza del termine di decadenza, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
  • Nel valutare termini di decadenza in materia tributaria occorre considerare la funzione sostanziale dell'adempimento che genera il credito (chiusura del rapporto e formazione del saldo) più che la mera esistenza di versamenti anticipati.

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