Cassazione Penale, Ordinanza n. 30211/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando anche profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È rimasta ferma la condanna di merito per i reati contestati, già confermata dalla Corte di appello di Napoli.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di detenzione/porto di arma clandestina e ricettazione. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: (1) violazione degli artt. 157, 160 e 161 c.p. e erronea individuazione del dies a quo della ricettazione, con richiesta in memoria di dichiarare la prescrizione del reato di ricettazione applicando il favor rei; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per ricettazione; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione dell'arma come clandestina; (4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, in subordine, della fattispecie di cui all'art. 648, comma quarto, c.p., con vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché la motivazione di merito aveva escluso correttamente l'incertezza sul momento di inizio della prescrizione, valorizzando il perfetto stato di conservazione dell'arma e l'impossibilità di collocare nel tempo l'acquisto, con conseguente mancata dimostrazione dell'eccezione proposta; inoltre il motivo è stato giudicato non specifico e in parte in fatto. I restanti motivi sono stati reputati inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e perché privi di specifici travisamenti o concernenti dedotte violazioni di legge non prospettate in precedenza.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione del reato di ricettazione e contestare il dies a quo del termine prescrizionale
richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 157 e 161 c.p. per il tema della prescrizione
richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 157 e 160 c.p. per il tema della prescrizione
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla detenzione/porto di arma clandestina
norma incriminatrice posta a base della condanna per ricettazione; il ricorrente contestava la responsabilità, la decorrenza della prescrizione e, in subordine, l'applicazione del comma quarto
richiamato in subordine dal ricorrente quale ipotesi meno grave della ricettazione
invocato dal ricorrente per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che mirano a ottenere una diversa lettura delle fonti di prova sono inammissibili se non indicano specifici travisamenti o manifeste illogicità del ragionamento decisorio.
- La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con la motivazione di merito sul dies a quo del termine: quando il giudice di merito, con argomentazione coerente, ricostruisce in fatto un elemento incompatibile con l'assunto difensivo, il motivo è inammissibile se si limita a riproporre una diversa ricostruzione alternativa.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e coerente con la motivazione impugnata: è inammissibile la censura che attribuisce al provvedimento di merito una qualificazione giuridica o un presupposto fattuale non effettivamente adottati dalla decisione impugnata.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. o di una fattispecie attenuata richiede una censura effettivamente calata nella motivazione impugnata; se il ricorso si risolve in contestazioni generiche o in doglianze sul merito, la censura è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30139/2026 del 07/08/2026
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30143/2026 del 07/08/2026
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30144/2026 del 07/08/2026
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30145/2026 del 07/08/2026
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30146/2026 del 07/08/2026
- ordinanza_penale · 7 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30147/2026 del 07/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →