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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30147/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di evasione. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto un unico motivo, formulato come doglianza di omessa motivazione sulla responsabilità dell'imputato. La Corte di cassazione rileva però che la censura è generica perché non si confronta in modo effettivo con gli elementi di prova e con le valutazioni di merito già esaminate dalla Corte d'appello, la quale aveva reso una motivazione diffusa, analitica e логica.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione in relazione alla continuazione del reato contestato.

  • art. 385, comma 3, c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; si tratta del reato di evasione nella forma aggravata o specificamente prevista dal comma terzo.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, applica la disciplina processuale dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente generiche sulla motivazione della sentenza impugnata se esse non si confrontano in modo specifico con gli elementi di prova e con le argomentazioni del giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso che non critica puntualmente la ratio decidendi della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre in astratto doglianze sulla responsabilità, è inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione completa, analitica e logica, la Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova rivalutazione del fatto e della prova.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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