Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30139/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso tardivo e quindi inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene modificata la condanna già confermata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello che ha confermato la condanna, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello. Dal testo emerge che il ricorso è stato depositato il 10/12/2025. La Corte verifica d'ufficio la tempestività: la sentenza di appello indicava, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 28/06/2025 e scadente il 25/09/2025; la motivazione risulta però effettivamente depositata il 09/09/2025, quindi il termine breve per ricorrere ex art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p. ha iniziato a decorrere dal 26/09/2025, con scadenza il 10/11/2025. Poiché il ricorso è stato presentato solo il 10/12/2025, la Corte lo dichiara inammissibile per tardività. Il testo non riporta altri motivi di censura sostanziale dedotti dal ricorrente, sicché l'unica questione trattata è la tempestività dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 674 c.p.

    È richiamato come norma incriminatrice del reato per cui l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado; dal testo non emergono ulteriori profili interpretativi sulla fattispecie.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    È la base del termine assegnato per il deposito della motivazione della sentenza di appello; la Corte ne verifica il rispetto per determinare il dies a quo del termine breve per ricorrere.

  • art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p.

    Stabilisce il termine di quaranta giorni/cinque giorni? No, nel testo è indicato il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione decorrente dal deposito della motivazione; la Corte lo applica per affermare la tardività del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello è depositata entro il termine fissato per il deposito della motivazione, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dal giorno successivo al deposito effettivo della motivazione e non dalla data originariamente indicata come scadenza massima.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine breve calcolato ex art. 585 c.p.p. è inammissibile per tardività, senza esame dei motivi di merito.
  • In sede di legittimità la verifica preliminare della tempestività dell'impugnazione è assorbente: se il ricorso è tardivo, la Corte dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.