Cassazione Penale, Ordinanza n. 30143/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale con applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Dal testo emerge che le censure riguardavano, in sostanza, il trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e quindi inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo logico, coerente e puntuale sia sulla determinazione della pena sia sul diniego delle attenuanti generiche, sia sulla mancata esclusione/disapplicazione della recidiva, valorizzando gli elementi ritenuti decisivi e rispondendo alle deduzioni dell'interessato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; nel testo è richiamata come base del titolo di reato contestato.
art. 99 c.p.
Richiamato indirettamente dalla formula della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale applicata all'imputato.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni manifestamente infondate contro una motivazione di appello che sia logica, coerente e puntuale sul trattamento sanzionatorio e sulle valutazioni discrezionali del giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente una diversa lettura degli elementi valorizzati in sentenza.
- La mancata esclusione della recidiva è legittima quando il giudice di merito espliciti gli elementi ritenuti decisivi per confermarla e prenda in considerazione le specifiche deduzioni difensive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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