Cassazione Penale, Ordinanza n. 30146/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato per resistenza/violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. alla pena di quattro mesi di reclusione. Con l'unico motivo ha denunciato omessa motivazione sulla determinazione della pena e violazione di legge per il mancato mantenimento della sanzione nei minimi edittali, sostenendo in sostanza che la corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato la quantificazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla pena, valorizzando le caratteristiche e le circostanze di tempo e di luogo dell'aggressione in pubblico e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La pena, prossima al minimo edittale, rendeva attenuato l'obbligo motivazionale, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti i criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna in appello.
i criteri di valutazione ivi previsti sono ritenuti impliciti nel richiamo al criterio di adeguatezza della pena; quando la pena è prossima al minimo edittale, la motivazione può essere più sintetica.
Massime di principio
- In tema di determinazione della pena, quando il giudice di merito applica una sanzione prossima al minimo edittale, soprattutto in presenza di attenuanti generiche, l'obbligo di motivazione risulta attenuato.
- È sufficiente una motivazione anche sintetica, purché il giudice richiami il criterio di adeguatezza della pena e dia conto, sia pure in forma concisa, degli elementi rilevanti per la quantificazione sanzionatoria.
- Il vizio di omessa motivazione sulla pena è inammissibile quando la decisione impugnata risulti logicamente coerente e non manifestamente illogica nella valutazione delle circostanze del fatto.
- Il richiamo al criterio di adeguatezza della pena implica la considerazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di un'espressa e analitica elencazione di tutti gli elementi valutati.
Come è indicizzato
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