Cassazione Penale, Sentenza n. 41140/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva respinto il ricorso avverso il decreto di sequestro probatorio (telefono cellulare e SIM) relativo a indagini su una simulazione di furto d'auto. Due censure principali: 1) vizio di motivazione sul fumus commissi delicti, con la doglianza che il Tribunale avrebbe integrato di propria iniziativa e in modo meramente apparente la motivazione del PM; 2) carenza o mera apparenza della motivazione sulle esigenze probatorie, contestando che il decreto non avrebbe specificato il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato né la finalità specifica dell'acquisizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti, aspecifici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale di Bolzano avesse correttamente valutato, richiamando il decreto impugnato, la sussistenza del fumus in base a pluralità di elementi (tabulati telefonici, dichiarazioni rese a PG, verifiche sul sistema "alloggianti web", assenza di titoli di viaggio) e che il riesame dovesse limitarsi a verificare l'astratta configurabilità del reato sulla base degli elementi come esposti. Quanto alle esigenze probatorie, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del PM circa la necessità di acquisire dati sui movimenti dell'indagato nel periodo indicato, posto che i dati dei dispositivi cellulari sono notoriamente idonei a tale scopo. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesto un minimo di motivazione sul fumus commissi delicti e sulle esigenze probatorie: la motivazione può essere stringata ma non assente; il riesame verifica la congruità degli elementi esposti dal PM senza ri-valutare nel merito i fatti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata ai fini della limitazione della esposizione dei motivi nel ricorso (limiti di sintesi della motivazione nel ricorso per cassazione)
Consentita la cassazione delle misure reali solo per violazione di legge; tale vizio include anche gravi carenze della motivazione che rendano incomprensibile l'itinerario logico del giudice
Disposizione che disciplina la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il riesame del sequestro probatorio si limita a verificare l'astratta configurabilità del reato sulla base degli elementi esposti dal PM; non è sede per una rinnovata valutazione di merito delle prove.
- La motivazione del decreto di sequestro può essere sintetica ma deve indicare almeno il nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato e le finalità probatorie perseguiste, valutate in rapporto alla natura del bene (es. dati del cellulare utili a ricostruire i movimenti).
- Non è ammissibile censurare in Cassazione la mera diversa valutazione della rilevanza degli atti di indagine: contestare la significatività degli elementi rappresenta un attacco al merito non idoneo a fondare il ricorso per violazione di legge.
- Il Tribunale di riesame non può supplire arbitrariamente alle scelte investigative del PM disegnando finalità ex novo, ma può e deve verificare se le motivazioni fornite dal PM soddisfano i requisiti minimi di logicità e pertinenza.
- Per le misure reali la Cassazione interviene per errori di diritto o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; motivazioni stringate ma coerenti e riferite a elementi concreti sono generalmente ritenute sufficienti.
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