Cassazione Penale, Ordinanza n. 16310/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva fornito una motivazione non illogica, basata su assenza di resipiscenza e percorso criminale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27/11/2024 deducendo vizi di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la ricorrente, la decisione di merito avrebbe erroneamente negato il beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando l'assenza di resipiscenza e il percorso criminale dell'imputata, sicché il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in presenza di elementi negativi quali l'assenza di resipiscenza e la valutazione del percorso criminale dell'imputata; il sindacato di legittimità non può sostituirsi a una motivazione di merito non manifestamente illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da censura di legittimità quando la decisione di merito dia conto, in modo non manifestamente illogico, di elementi negativi quali l'assenza di resipiscenza e i precedenti comportamenti criminogeni dell'imputato.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa valutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche, senza evidenziare una reale carenza logica o giuridica della motivazione impugnata, è manifestamente infondato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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