Cassazione Penale, Ordinanza n. 16171/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i primi due motivi contestavano la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo in sostanza che non vi fosse stata alcuna condotta violenta e oppositiva e che la versione difensiva dovesse ritenersi più attendibile. Il terzo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto dal ricorrente non correttamente determinato. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non contenevano specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata, ma si risolvevano in una diversa lettura del compendio fattuale e in una doglianza generica sulla valutazione di attendibilità; quanto alla pena, ha ritenuto adeguata la motivazione sui parametri applicati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza di appello e si limitavano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con gli specifici elementi fattuali valorizzati in sentenza a dimostrazione del reato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, poiché la motivazione dava conto in modo sufficiente dei criteri utilizzati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato ritenuto integrato nella sentenza di merito; la Corte richiama dati fattuali specifici idonei a dimostrarne la sussistenza e reputa inidonea la censura difensiva che ne contesta l'esistenza.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura dei fatti e delle prove.
- La censura che si risolva nella mera richiesta di rivalutazione dell'affidabilità delle ricostruzioni fattuali è estranea al sindacato di legittimità, se non individua specifici vizi della motivazione.
- Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è infondato quando la sentenza di merito espone in modo adeguato i parametri considerati nella determinazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.
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