Cassazione Penale, Ordinanza n. 05584/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 28 marzo 2024 deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, censure relative all'applicazione della recidiva e alla determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva che tali motivi sono meramente reiterativi di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette: la Corte territoriale aveva valorizzato la commissione del nuovo delitto come indice di maggiore colpevolezza e capacità a delinquere e aveva giudicato congrua la pena commisurata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente nella motivazione sulla determinazione della pena, che deve tenere conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia agito senza colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente reiterativo censure già esaminate e confutate in modo puntuale e corretto dal giudice di merito.
- In tema di recidiva e trattamento sanzionatorio, è sufficiente una motivazione che colleghi il nuovo reato a una maggiore colpevolezza e capacità a delinquere, e che giustifichi la pena in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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