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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16652/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aerea ammessa ad amministrazione straordinaria aveva agito in revocatoria fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia di una serie di pagamenti, complessivamente pari a 405.438,86 euro, eseguiti nei sei mesi anteriori all'ammissione alla procedura concorsuale in favore di una società di gestione aeroportuale. La corte d'appello aveva respinto la domanda distinguendo tra pagamenti successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 80 del 2008, ritenuti esenti da revocatoria in forza della norma speciale che equiparava tutti gli atti e i pagamenti compiuti nel periodo di vigenza del prestito-ponte a quelli esenti ex art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., e pagamenti anteriori al 24 aprile 2008, per i quali aveva ravvisato l'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall., perché eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso. Nel ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria ha dedotto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, terzo comma, d.l. n. 80 del 2008, sostenendo l'incostituzionalità della norma per arbitrarietà e irragionevolezza dell'esenzione dalla revocatoria; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall., contestando la qualificazione dei pagamenti pregressi come effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la norma speciale del d.l. n. 80 del 2008 è chiara nel prevedere l'equiparazione, per tutti i pagamenti compiuti nel periodo indicato, a quelli esenti da revocatoria, e che tale scelta legislativa non supera i limiti di legittimità costituzionale, essendo coerente con il fine di assicurare la continuità aziendale e il servizio pubblico di trasporto aereo mediante il prestito-ponte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la corte territoriale si era attenuta ai principi già affermati dalla giurisprudenza sulla nozione di pagamenti nei termini d'uso, e la doglianza mirava in realtà a rivalutare il merito della ricostruzione in fatto circa la prassi di pagamento e la tolleranza dei ritardi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di revocatoria fallimentare, una norma speciale che equipari per legge tutti i pagamenti effettuati in un determinato arco temporale a quelli esenti da revocatoria opera automaticamente, senza che sia necessario accertare la presenza di un piano attestato di risanamento, quando il testo legislativo chiarisca che l'equiparazione riguarda tutti gli atti e pagamenti compiuti nel periodo considerato.
  • Le leggi-provvedimento sono compatibili con la Costituzione quando la scelta legislativa, pur incidendo su una situazione specifica e su una platea limitata di destinatari, sia sorretta da una finalità pubblica non arbitraria, coerente e proporzionata rispetto al fine perseguito, dovendosi valutare il bilanciamento tra gli interessi coinvolti alla luce dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.
  • Ai fini dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., il requisito dei pagamenti eseguiti "nei termini d'uso" non si esaurisce nel dato formale della scadenza originaria, ma richiede una verifica della prassi concreta tra le parti e dell'eventuale tolleranza sistematica dei ritardi, tale da trasformare pagamenti tardivi in adempimenti ormai divenuti esatti.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sui fatti accertati dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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