Cassazione Civile, Ordinanza n. 16652/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società aerea ammessa ad amministrazione straordinaria aveva agito in revocatoria fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia di una serie di pagamenti, complessivamente pari a 405.438,86 euro, eseguiti nei sei mesi anteriori all'ammissione alla procedura concorsuale in favore di una società di gestione aeroportuale. La corte d'appello aveva respinto la domanda distinguendo tra pagamenti successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 80 del 2008, ritenuti esenti da revocatoria in forza della norma speciale che equiparava tutti gli atti e i pagamenti compiuti nel periodo di vigenza del prestito-ponte a quelli esenti ex art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., e pagamenti anteriori al 24 aprile 2008, per i quali aveva ravvisato l'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall., perché eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso. Nel ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria ha dedotto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, terzo comma, d.l. n. 80 del 2008, sostenendo l'incostituzionalità della norma per arbitrarietà e irragionevolezza dell'esenzione dalla revocatoria; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall., contestando la qualificazione dei pagamenti pregressi come effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la norma speciale del d.l. n. 80 del 2008 è chiara nel prevedere l'equiparazione, per tutti i pagamenti compiuti nel periodo indicato, a quelli esenti da revocatoria, e che tale scelta legislativa non supera i limiti di legittimità costituzionale, essendo coerente con il fine di assicurare la continuità aziendale e il servizio pubblico di trasporto aereo mediante il prestito-ponte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la corte territoriale si era attenuta ai principi già affermati dalla giurisprudenza sulla nozione di pagamenti nei termini d'uso, e la doglianza mirava in realtà a rivalutare il merito della ricostruzione in fatto circa la prassi di pagamento e la tolleranza dei ritardi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 67, terzo comma, lett. a), r.d. 16 marzo 1942, n. 267
L'esenzione riguarda i pagamenti eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso; la verifica investe anche la tolleranza sistematica dei ritardi e la trasformazione di adempimenti tardivi in adempimenti esatti.
art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La disposizione è richiamata dalla norma speciale come parametro di equiparazione degli atti e pagamenti compiuti nel periodo del prestito-ponte.
art. 1, comma 3, d.l. 23 aprile 2008, n. 80, conv. in l. 23 giugno 2008, n. 111
Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione.
La norma opera in modo automatico per tutti i pagamenti compiuti nel periodo di vigenza del prestito-ponte, senza richiedere la previa esistenza di un piano attestato di risanamento, e mira a salvaguardare la continuità aziendale del vettore aereo.
art. 1, commi 1, 2 e 2-bis, d.l. 23 aprile 2008, n. 80, conv. in l. 23 giugno 2008, n. 111
Sono richiamati per ricostruire il contesto del prestito-ponte e della sua funzionalizzazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di revocatoria fallimentare, una norma speciale che equipari per legge tutti i pagamenti effettuati in un determinato arco temporale a quelli esenti da revocatoria opera automaticamente, senza che sia necessario accertare la presenza di un piano attestato di risanamento, quando il testo legislativo chiarisca che l'equiparazione riguarda tutti gli atti e pagamenti compiuti nel periodo considerato.
- Le leggi-provvedimento sono compatibili con la Costituzione quando la scelta legislativa, pur incidendo su una situazione specifica e su una platea limitata di destinatari, sia sorretta da una finalità pubblica non arbitraria, coerente e proporzionata rispetto al fine perseguito, dovendosi valutare il bilanciamento tra gli interessi coinvolti alla luce dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.
- Ai fini dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., il requisito dei pagamenti eseguiti "nei termini d'uso" non si esaurisce nel dato formale della scadenza originaria, ma richiede una verifica della prassi concreta tra le parti e dell'eventuale tolleranza sistematica dei ritardi, tale da trasformare pagamenti tardivi in adempimenti ormai divenuti esatti.
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sui fatti accertati dal giudice di appello.
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