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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11799/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il dott. Fabrizio Scarinci, responsabile dell'assistenza fiscale presso il CAAF '50 Più s.r.l.', appose il visto di conformità sulla dichiarazione 730/2015 (anno 2014) di un contribuente. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Milano, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973, ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo a carico di Scarinci, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 241/1997, l'imposta (IRPEF), la sanzione (pari al 30% dell'imposta) e gli interessi. Scarinci impugnò sostenendo (i) l'incompetenza dell'ufficio provinciale di Milano ai sensi dell'art. 39, comma 2 (che attribuirebbe la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore), e (ii) che, per effetto di modifiche legislative (d.lgs. 175/2014 e la successiva conversione/modifica d.l. 4/2019, legge n. 26/2019), la sua responsabilità doveva essere quantificata nella misura più favorevole (favor rei). La CTP rideterminò in parte le sanzioni, la CTR respinse l'appello e Scarinci propose ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che l'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 attribuisca la competenza funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, individuata in relazione al domicilio fiscale del trasgressore (cioè del professionista che ha apposto il visto infedele), anche quando l'Amministrazione proceda all'iscrizione a ruolo delle somme (imposta, sanzione, interessi). La Corte ha osservato che le modifiche introdotte dall'art. 6 del d.lgs. n. 175/2014 non hanno alterato la natura della 'violazione' cui si riferisce il comma 2, né la competenza regionale; pertanto l'iscrizione a ruolo effettuata dalla direzione provinciale di Milano è viziata per incompetenza. Per tali ragioni la sentenza di merito è stata cassata e il ricorso di primo grado (collegato all'invalidità dell'iscrizione a ruolo e della cartella) è stato accolto: l'atto impugnato è nullo per incompetenza dell'ufficio. I successivi motivi (quantificazione alla luce della legge n.26/2019 e questioni di motivazione) sono stati dichiarati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo e dalla nullità dell'iscrizione a ruolo.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 241/1997

    comma 1, lett. a) (secondo periodo): i soggetti che rilasciano il visto di conformità sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; comma 2: "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo ... sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore ..."

    La Corte interpreta il comma 2 come norma attributiva di competenza funzionale esclusiva alla direzione regionale individuata rispetto al domicilio fiscale del trasgressore (colui che ha apposto il visto infedele), anche con riferimento alla fase di iscrizione a ruolo e notifica della cartella. Le modifiche della disciplina (ex d.lgs. 175/2014) non hanno alterato tale regola di competenza.

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È la norma che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e costituisce l'evento procedimentale che produce la comunicazione e i presupposti per la responsabilità del professionista; tuttavia il fatto che il controllo sia eseguito da un ufficio locale non implica che quest'ultimo abbia competenza a iscrivere a ruolo nei confronti del trasgressore quando l'art. 39 comma 2 assegna tale competenza alla direzione regionale.

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (art. 6)

    La modifica ha ampliato le conseguenze (anche patrimoniali) della violazione consistente nel rilascio del visto infedele ma non ha inciso sulla regola di competenza dettata dal comma 2 dell'art. 39; la fattispecie resta riconducibile alla categoria delle 'violazioni' cui il comma 2 si riferisce.

  • d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modifiche dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

    La questione della possibile applicazione retroattiva della disciplina più favorevole (favor rei) relativa alla quantificazione della responsabilità era invocata dal ricorrente, ma il giudizio su tale profilo è stato assorbito dall'accertamento dell'incompetenza dell'ufficio che ha iscritto a ruolo.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Rilevato come il regime sanzionatorio e le procedure previste dal d.lgs. 472/1997 siano applicabili in quanto compatibili; la Corte segnala che differenze procedurali non escludono la rilevanza della regola di competenza prevista dall'art. 39 comma 2.

Massime di principio

  • Quando la norma speciale (art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997) attribuisce la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore, tale competenza funzionale prevale e deve essere rispettata anche se l'atto finale è un'iscrizione a ruolo notificata dall'agente della riscossione; l'omessa osservanza determina nullità dell'atto.
  • La competenza territoriale per l'iscrizione a ruolo, nella materia dei visti di conformità infedeli, segue il domicilio fiscale del soggetto che ha commesso la violazione (il professionista/CAF), non il domicilio fiscale del contribuente assistito.
  • Le modifiche al regime sanzionatorio (es. d.lgs. 175/2014) che ampliano o riducono le conseguenze patrimoniali non comportano automaticamente una variazione della regola di competenza prevista dal comma 2 dell'art. 39, salvo espressa modifica normativa.
  • In difese simili, l'eccezione di incompetenza dell'ufficio va sollevata tempestivamente e costituisce motivo idoneo ad ottenere l'annullamento dell'atto se fondata; il giudice di merito non può eliderla sottovalutandola se la norma di competenza è violata.
  • La qualificazione della pretesa (risarcitoria vs sanzionatoria) non esclude l'applicazione della regola di competenza: anche una somma con funzione parzialmente ripristinatoria può rientrare nella disciplina delle 'violazioni' cui si applica la competenza regionale.

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