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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17498/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Argenta impugna l'ordinanza che ha revocato l'indulto a suo favore (concesso con ordinanza del Tribunale di Torino del 15/07/2008) e ha dichiarato eseguibili le pene inflitte da precedenti sentenze. Chiede in particolare l'applicazione della disposizione transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 per ottenere la sostituzione delle pene oggetto di indulto con una pena alternativa (lavoro di pubblica utilità), sostenendo che, sebbene le sentenze si siano cristallizzate secondo la previgente disciplina, la revoca dell'indulto ha fatto decorrere il termine di 30 giorni previsto dall'art. 95 per proporre la domanda; in subordine solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 nella parte in cui escluderebbe casi come il suo. Inoltre deduce vizio di motivazione nel rigetto dell'istanza per la presunta valutazione meramente formale dei precedenti penali senza una motivazione specifica circa la non idoneità del condannato alla rieducazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 si applica solo alle pene inflitte "all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore" del decreto (30/12/2022) e non alle sentenze già divenute irrevocabili anteriormente, anche se la loro eseguibilità è sopravvenuta per effetto della revoca di benefici (indulto o sospensione). La revoca dell'indulto non modifica la data di irrevocabilità della sentenza e non genera diritto all'accesso alla disciplina transitoria. È stata altresì respinta la questione costituzionale come manifestamente infondata, richiamando il principio che la retroattività della lex mitior non impedisce deroghe legislative motivate dalla certezza dei rapporti processuali. Il motivo relativo alla motivazione è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive ... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza

    la Corte interpreta la norma in senso restrittivo: la previsione transitoria riguarda solo le condanne pronunciate all'esito di procedimenti che fossero pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs.; non si estende a sentenze irrevocabili anteriori la cui eseguibilità sia sopravvenuta per revoca di benefici

  • art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato come riferimento ai limiti edittali delle pene per valutare la compatibilità della pena complessiva con le sanzioni sostitutive

  • art. 666 c.p.p.

    norma procedurale cui il ricorrente farebbe riferimento per l'istanza al giudice dell'esecuzione; implicitamente conferma il rito per le domande di applicazione delle pene sostitutive

  • art. 2 c.p.

    richiamato nel ragionamento sulla successione delle leggi penali nel tempo e sui limiti della retroattività della norma più favorevole

  • art. 25, secondo comma, Cost.; artt. 3, 24, 27 Cost.

    richiamati nella valutazione della questione di legittimità costituzionale: la Corte afferma che il principio di retroattività della lex mitior non è assoluto e può essere oggetto di deroghe legislative giustificate dalla tutela della certezza dei rapporti processuali

  • art. 58 legge n. 689/1981

    menzionata nella giurisprudenza citata (Papa) circa le condizioni in cui il giudice può applicare la pena sostitutiva e il rapporto con la sospensione condizionale

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La disposizione transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 si applica esclusivamente alle condanne pronunciate all'esito di procedimenti che fossero ancora pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del decreto; non si estende alle sentenze già irrevocabili prima di tale data, anche se la loro eseguibilità sia sopravvenuta per revoca di benefici.
  • La revoca di un beneficio (indulto, sospensione condizionale, ecc.) che rende eseguibile una pena non altera la data di irrevocabilità della sentenza che l'ha inflitta: quella data resta determinante per valutare l'applicabilità di norme transitorie favorevoli.
  • Le questioni di legittimità costituzionale fondate sul principio della lex mitior sono difficili da sostenere quando la legislazione ordinaria esclude retroattivamente l'applicazione di istituti a sentenze ormai passate in giudicato, purché la limitazione sia giustificata dalla ragionevolezza e dalla tutela della certezza dei rapporti.
  • Chi intende avvalersi delle pene sostitutive previste dal d.lgs. n. 150/2022 deve verificare se la propria condanna rientrava in un procedimento pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore del decreto e, se sì, proporre tempestivamente l'istanza nei termini prescritti (30 giorni dall'irrevocabilità).
  • Nelle impugnazioni contro il rigetto di istanze volte a pene sostitutive è utile sviluppare argomentazioni concrete circa la capacità di recupero e la non pericolosità sociale del condannato: una motivazione generica fondata solo sulla presenza di precedenti può essere vulnerabile, ma il rigetto è comunque sorretto dalla giurisprudenza consolidata quando la normativa transitoria è inapplicabile.
  • La parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.); valutare la fondatezza del ricorso prima di proporre impugnazioni su temi già pacifici in giurisprudenza di legittimità.

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