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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34204/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

TROISI impugnava l'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 22/03/2025 (sequestro disposto dal G.I.P. dopo decreto d'urgenza del P.M. del 18/03/2025). Le censure contestavano: a) l'illegittima reintegrazione di indizi contenuti in una nota della Dogana utilizzata come integrazione motivazionale non consentita; b) la motivazione apparente e meramente congetturale in ordine al periculum in mora; c) la mancata verifica della indisponibilita del profitto diretto e l'assenza di accertamenti patrimoniali specifici necessari per la confisca per equivalente. Inoltre si poneva il profilo procedurale della reiterazione del sequestro dopo l'annullamento precedente del primo decreto (21/12/2024) da parte del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del 22/03/2025, rilevando la sussistenza di una situazione di "litispendenza cautelare" afferente al principio del ne bis in idem: il P.M., dopo l'annullamento del primo sequestro da parte del riesame, aveva emesso un nuovo decreto d'urgenza e ottenuto il nuovo provvedimento senza essersi sottratto al rischio di duplicazione procedimentale, in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale richiamato. Per tali ragioni la Cassazione ha disposto il dissequestro e la restituzione delle somme/beni sequestrati e ha ordinato la immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    Regola la convalida del sequestro preventivo d'urgenza disposto dal P.M.; la Corte segnala l'uso del procedimento di convalida dopo il decreto d'urgenza del 18/03/2025 e verifica la correttezza formale dell'iter, ma condanna la reiterazione che determina litispendenza cautelare

  • art. 322 cod. proc. pen. (richiesta di riesame)

    Consente la proposizione del riesame avverso i provvedimenti di sequestro; la vicenda mostra come il riesame sia stato esercitato da TROISI con successo sul primo decreto, e come la successiva iniziativa del P.M. abbia creato conflitto con la decisione di riesame

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla competenza per la comunicazione degli atti alla Procura Generale; la sentenza ordina la comunicazione al P.G. in sede per gli adempimenti di competenza

  • artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000

    Indicano i reati fiscali a carico della TROISI nella qualità di rappresentante legale della societa; sono i fatti a cui si riferivano le misure cautelari patrimoniali impugnate

  • principio del ne bis in idem / no litispendenza cautelare (giurisprudenza consolidata)

    La Corte applica l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il P.M. non puo, contemporaneamente, impugnare l'annullamento di un sequestro e ottenere un nuovo sequestro basandosi sugli stessi elementi, poiche ciò determinerebbe litispendenza cautelare e violerebbe il divieto di bis in idem; in tali ipotesi la Cassazione annulla senza rinvio

  • Precedenti giurisprudenziali citati (Sez. 3, n. 43365/2024 Carta; Sez. 3, n. 39902/2014 Ramasso)

    Richiamati come controllo interpretativo: stabiliscono che il P.M. o impugna l'ordinanza di annullamento o chiede un nuovo titolo cautelare, ma non puo usare entrambi gli strumenti per conseguire una duplicazione del procedimento; se il nuovo provvedimento si fonda sugli stessi elementi, esso configura litispendenza cautelare

Massime di principio

  • Se un sequestro preventivo viene annullato dal riesame, il P.M. puo chiedere un nuovo sequestro solo se esistono nuovi elementi concreti che giustificano la misura; altrimenti si determina una litispendenza cautelare vietata dal principio del ne bis in idem
  • Il P.M. non deve mantenere simultaneamente l'impugnazione dell'annullamento e richiedere un nuovo provvedimento cautelare basato sugli stessi elementi: o si coltiva l'impugnazione o si rinuncia e si propone un nuovo titolo fondato su elementi diversi
  • Quando la controversia verte sul periculum in mora la motivazione del giudice deve essere concreta e non meramente congetturale: occorrono specifici elementi di rischio di dissipazione per giustificare il sequestro e la confisca per equivalente
  • Per la confisca per equivalente è necessario e rilevante l'accertamento della indisponibilita del profitto diretto e di eventuali attivita patrimoniali dell'impresa; mancano tali accertamenti la misura puo essere censurata
  • In caso di accertata litispendenza cautelare la Cassazione puo annullare senza rinvio e disporre il dissequestro e la restituzione dei beni sequestrati

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