Cassazione Penale, Ordinanza n. 04049/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 6 marzo 2024. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione e ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto/proposto direttamente dalla parte, senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo non attiene al merito della condanna o ai capi della sentenza impugnata, ma alla violazione della forma prescritta per il ricorso di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in contrasto con l'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione contro ցանկացած provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. a), 610, comma 5-bis, e 616 c.p.p., ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione"
Il ricorso per cassazione richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la parte non può proporre personalmente l'atto.
"come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017"
La riforma ha introdotto il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione da parte del difensore iscritto all'albo speciale.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
"ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen."
La proposizione personale del ricorso integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
"si può provvedere senza formalità"
La declaratoria di inammissibilità per tale ragione può essere adottata senza formalità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi provvedimento, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione tecnica richiesta dall'art. 613 c.p.p. determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
- Quando l'inammissibilità deriva da un vizio formale evidente del ricorso per cassazione, la Corte può provvedere senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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