Cassazione Civile, Ordinanza n. 17501/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un soggetto aveva stipulato con un'azienda speciale comunale un contratto preliminare di compravendita di un immobile a uso ufficio, versando parte del prezzo e lamentando successivamente che, al momento della stipula del definitivo, mancasse il nulla-osta del Ministero competente per un immobile di pregio storico. In primo grado egli aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica del preliminare ex art. 2932 c.c., la riduzione del prezzo per asseriti difetti dell'immobile e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; la controparte aveva resistito chiedendo che il trasferimento fosse subordinato al pagamento del saldo prezzo, con detrazioni per talune poste ritenute dovute. Il Tribunale aveva disposto il trasferimento dell'immobile subordinandolo al pagamento del residuo prezzo e aveva rigettato la domanda risarcitoria. In appello il promissario acquirente aveva censurato il rigetto del risarcimento e la regolazione delle spese; la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo la domanda risarcitoria carente sotto il profilo allegatorio e probatorio. In cassazione il ricorrente aveva dedotto, con due motivi, violazione di norme su inadempimento, risarcimento, onere della prova e norme processuali, oltre alla regolazione delle spese. Prima della decisione sul merito, tuttavia, il ricorrente aveva depositato memoria attestante una transazione e chiedendo la cancellazione dal ruolo e l'estinzione per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha revocato il precedente provvedimento di estinzione pronunciato in sede di decisione accelerata, prendendo atto che l'istanza di decisione e l'opposizione erano state tempestive. Tuttavia, poiché il ricorrente ha poi depositato memoria con allegato accordo conciliativo/transattivo chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese di lite come richiesto.
Norme richiamate
norma richiamata quale base della domanda di esecuzione specifica del preliminare di compravendita.
richiamato per dedurre l'inadempimento contrattuale del promittente venditore.
richiamato in tema di risarcimento del danno da inadempimento.
richiamati a sostegno delle conseguenze dell'inadempimento e della tutela risolutoria/risarcitoria.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla domanda risarcitoria.
richiamato in tema di presunzioni semplici e prova del danno/inadempimento.
richiamati tra le norme sulla prova e sulle dichiarazioni confessorie.
artt. 99, 101, 112, 113, 115, 116 c.p.c.
richiamati come norme processuali asseritamente violate nella decisione di merito.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni delle parti.
richiamato per contestare la condanna alle spese del giudizio di appello.
richiamato per dedurre una non corretta valutazione delle risultanze probatorie.
art. 8, comma 5, d.lgs. 28/2010
richiamato in relazione alla disciplina del procedimento di mediazione e alle spese.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
precisazione del corretto vizio processuale dedotto per il secondo motivo.
richiamato per il procedimento di definizione accelerata e per la proposta del consigliere delegato.
richiamato per la declaratoria di estinzione e la sua revoca a seguito dell'opposizione tempestiva.
richiamato per l'istanza di decisione e la contestazione della proposta definitoria.
Massime di principio
- Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione, l'istanza di fissazione dell'udienza e l'opposizione al decreto di estinzione sono ammissibili se proposte nei termini previsti; in tal caso il provvedimento estintivo va revocato.
- Quando la controversia venga definita dalle parti mediante accordo transattivo o venga meno l'interesse alla decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo quanto stabilito o richiesto dalle parti.
- La domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale deve essere sorretta da specifiche allegazioni e prova del pregiudizio allegato; la mera deduzione astratta dell'inadempimento non basta se non si chiarisce in che cosa il danno si sia concretamente tradotto.
- In sede di legittimità, la censura sulla regolazione delle spese o sulla valutazione delle prove deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli effettivi errori di diritto o di processo dedotti, non potendo risolversi in una generica richiesta di rivalutazione del merito.
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