Ordinanza n. 838/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 00572/2025, resa tra le parti, Annullamento della sentenza del T.A.R. Marche, Sezione Seconda, n. 00572/2025 Reg. Prov. Coll. - Reg. Ric. N. 248/2022 - pubblicata il 3 luglio 2025, non notificata, nella parte in cui si respinge il ricorso introduttivo proposto da Etere Italy s.r.l. .Richiesta di annullamento del decreto mise. AOO_IAI. REGISTRO INTERNO.R.0040952.25-07-2019 con cui è stata disposta la revoca dell'agevolazione relativa alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, concessa con decreto direttoriale 07.12.2017 - identificativo istanza ZFUSCI_00003350 - Codice Concessione RNA-COR 162134, di importo pari ad € 192.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche n. 572/2025, che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di revoca dell’agevolazione relativa alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, pari a 192.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Marche che aveva respinto la domanda di annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui era stata revocata l’agevolazione concessa nell’ambito della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia. In appello è stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. A sostegno della cautela, l’appellante ha prospettato un pregiudizio economico-finanziario; quanto al fumus boni iuris, la controversia richiede un approfondimento sull’effettiva autonomia e novità della costituzione della società, con particolare riferimento all’isolamento dell’attività di call center.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che il pregiudizio prospettato non fosse supportato da elementi concreti sulla reale situazione economico-finanziaria dell’impresa e che derivasse inoltre da un atto esterno al giudizio cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che allo stato non appariva sussistente, poiché la fondatezza dell’appello richiede un previo approfondimento sull’effettiva autonomia e novità della costituzione della società in relazione all’isolamento dell’attività di call center. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi. L’ordinanza non definisce il merito dell’appello.
Norme richiamate
La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari, ma è stata respinta per l’insufficiente dimostrazione del periculum in mora e per l’assenza, allo stato, di fumus boni iuris.
Massime di principio
- La sospensione cautelare in appello non può essere concessa quando il periculum in mora sia prospettato in termini meramente generici e non sia comprovato da elementi concreti riguardanti la situazione economico-finanziaria effettiva dell’appellante.
- Il pregiudizio cautelare deve essere causalmente riconducibile agli effetti dell’atto o della sentenza oggetto del giudizio; la derivazione del danno da un atto esterno alla controversia può escludere la sussistenza del periculum rilevante nel giudizio cautelare.
- Il fumus boni iuris può essere negato allo stato della fase cautelare quando la fondatezza dell’impugnazione dipenda da un necessario approfondimento sull’effettiva autonomia e novità della costituzione di una società rispetto a un’attività economica preesistente o isolata.
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