Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34053/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi di cassazione sono inammissibili quando siano indeterminati o privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; nel caso concreto, l’unico motivo era aspecifico e mirava a contestare questioni di fatto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 14 novembre 2025, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani riducendo la pena per il delitto di furto in abitazione. Con l’unico motivo ha contestato la motivazione della dichiarazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché aspecifica e composta da mere doglianze in fatto, non consentite in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    L'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché aspecifico e costituito da mere doglianze in punto di fatto.

    In sede di legittimità non sono ammissibili censure aspecifiche che si risolvano in mere doglianze relative a questioni di fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

    Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili se intrinsecamente indeterminati oppure privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • È inammissibile il motivo che, sotto la veste della censura alla motivazione, si risolve in doglianze aspecifiche relative a questioni di fatto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.