Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08701/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto pluriaggravato è rimasta ferma, poiché il ricorso non è stato accolto e non vi è stata alcuna modifica del trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Ha censurato: 1) la misura ritenuta eccessiva del trattamento sanzionatorio; 2) la violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti; 3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano pedissequamente questioni già dedotte in appello e disattese, e che erano anche generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente valorizzato i parametri di cui all'art. 133 c.p. ai fini della determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come criterio corretto per la valutazione della gravità del fatto e per la determinazione della pena; la Corte osserva che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione degli indicatori ivi previsti.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello e già specificamente respinte dal giudice di merito, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso è generico quando non confronta in modo reale e puntuale le ragioni poste a base della decisione censurata.
  • La censura sulla dosimetria della pena non è autosufficiente se non indica specifiche illogicità o violazioni dei criteri legali di commisurazione e non si confronta con il percorso argomentativo del giudice di merito.
  • Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e del riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondato sulla valutazione complessiva degli indicatori di cui all'art. 133 c.p., ove la motivazione dia conto della gravità concreta del fatto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.