Cassazione Penale, Ordinanza n. 19164/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, articolando sei motivi: 1) erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e mancata assunzione di una prova decisiva, con vizi di motivazione; 2) errata e superficiale valutazione delle prove; 3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione; 4) violazione di legge e illogicità della decisione; 5) illogicità della decisione con richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.; 6) violazione di legge in punto di riduzione della pena e applicazione dei benefici di legge. Il ricorso era accompagnato da una memoria depositata tardivamente. La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva accolto solo la richiesta difensiva di riconoscere la continuazione tra il reato di truffa oggetto del procedimento e reati già unificati dal Tribunale di Benevento con provvedimento del 13 novembre 2023, e che la motivazione sul punto era congrua e non illogica. Le censure erano però generiche, non specifiche e, per quelle che investivano la valutazione probatoria, anche non proponibili in sede di legittimità perché non dedotte in appello e quindi fuori dal perimetro devolutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi e l'inammissibilità delle censure che miravano a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta ferma, compreso il riconoscimento della continuazione e la determinazione della pena, già ritenuta correttamente motivata e persino favorevole alla difesa sul punto del calcolo sanzionatorio.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e adeguatamente argomentati; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
La carenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso, compresa la specificità dei motivi, comporta la declaratoria di inammissibilità.
La richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. non può essere utilmente proposta in cassazione come mera critica alla valutazione del merito oltre i limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve indicare con puntualità le ragioni di fatto e di diritto delle doglianze: censure generiche o meramente evocative di vizi non superano il vaglio di ammissibilità.
- Le contestazioni che investono la ricostruzione e la valutazione delle prove sono, di regola, estranee al sindacato di cassazione quando ripropongono questioni di merito non specificamente devolute in appello.
- La mancata deduzione in appello di censure sulla valutazione probatoria impedisce di proporle per la prima volta in cassazione, determinando una non consentita interruzione della catena devolutiva.
- Quando la sentenza di merito è congruamente motivata e accoglie persino una richiesta difensiva sul vincolo della continuazione, il ricorso che non confronti in modo specifico tale motivazione è inammissibile.
- La corretta motivazione sul trattamento sanzionatorio esclude il vizio dedotto se il calcolo della pena risulta già favorevole all'imputato nei limiti riconosciuti dal giudice di merito.
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