Cassazione Civile, Ordinanza n. 21637/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia formale al ricorso, intervenuta per effetto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata ex art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti in considerazione dei motivi che hanno indotto la ricorrente alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva ottenuto in primo e secondo grado il rigetto della domanda di rimborso della quota parte di accise sul gasolio impiegato per produrre energia elettrica mediante gruppi elettrogeni, sostenendo di aver versato imposte in misura superiore rispetto alle agevolazioni previste per produttori o autoproduttori. La controversia era giunta in Cassazione con ricorso affidato a tre motivi contro la sentenza della CTR Toscana resa in sede di rinvio. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato atto di formale rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata è stata indicata come causa della rinuncia al ricorso e, conseguentemente, dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia formalmente al ricorso per effetto dell'adesione a una definizione agevolata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio dovuta a rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate se la rinuncia è giustificata dalle ragioni che hanno condotto alla definizione agevolata.
Come è indicizzato
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