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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03594/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (22/01/2025) a Santo Calderone per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (fatto del 10/11/2024). Il ricorrente ha svolto due motivi: (1) nullità per inosservanza delle norme processuali in materia di notificazione dell'avviso di citazione in appello, perché il decreto di citazione è stato notificato ad un omonimo avvocato del Foro di Catania (avv. Giuseppe Lo Presti) e non al difensore di fiducia effettivamente nominato (avv. Giuseppe Lo Presti del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, con diversa PEC), con violazione degli artt. 601, comma 5, 598-bis, 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.; (2) errata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione della Corte di appello in relazione a elementi probatori (testimonianza del brigadiere Bruno Bernard e certificato di pronto soccorso relativi alla compagna dell'imputato) che, secondo la difesa, avrebbero giustificato l'applicazione della causa di giustificazione per errore sui presupposti fattuali.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha rilevato che il decreto di citazione in appello era stato erroneamente notificato ad un omonimo avvocato di altro foro e non al difensore di fiducia del ricorrente, con conseguente nullità assoluta e insanabile per violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Messina. La Corte non ha esaminato il secondo motivo (sulla causa di giustificazione ex art. 393-bis) in quanto assorbito dalla rilevanza pregiudiziale della nullità procedurale.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 5, cod. proc. pen.

    Obbligo di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore dell'imputato; l'omessa notifica al difensore di fiducia determina nullità assoluta e insanabile della pronunzia impugnata.

  • art. 598-bis, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione al procedimento d'appello dopo giudizio abbreviato; nell'ambito del ricorso è stata evocata per contestare vizi relativi alla fase di impugnazione e notificazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica le nullità che incidono sul diritto di difesa; la giurisprudenza ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integri una nullità assoluta ai sensi di questa disposizione.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze delle nullità procedure; applicata insieme all'art. 178 per qualificare come insanabile l'omessa notifica al difensore di fiducia.

  • art. 393-bis, cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata dal ricorrente come causa di giustificazione per atti compiuti in errore sui presupposti fattuali; la Corte di Cassazione non ha valutato nel merito l'eventuale applicabilità della causa in questa fase, avendo disposto l'annullamento per vizio procedurale.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione per l'appello deve essere effettuata al difensore di fiducia effettivamente nominato: in caso di omonimia tra avvocati spetta alla cancelleria e all'ufficiale giudiziario l'onere di individuare il corretto professionista; l'errore di notifica a un omonimo comporta nullità assoluta.
  • L'omessa notifica al difensore di fiducia integra una nullità insanabile che assorbe le questioni di merito: quando la Corte accerta tale nullità non procede all'esame delle altre censure sostanziali.
  • Il difensore e l'imputato devono vigilare sulla corretta indicazione degli estremi del legale (foro, indirizzo PEC) ma l'onere finale di consegna dell'atto al corretto professionista grava sulla cancelleria; l'imputato non può essere penalizzato per errori di notificazione imputabili all'ufficio giudiziario.
  • In situazioni simili la strategia difensiva utile è far valere tempestivamente la nullità per difetto di notificazione e chiedere l'annullamento con rinvio; la questione sostanziale (es. applicabilità di cause di giustificazione) sarà valutabile nel nuovo giudizio.
  • Per evitare contenziosi è opportuno che gli avvocati mantengano aggiornati i dati anagrafici e gli indirizzi PEC nei registri e che le cancellerie adottino controlli per distinguere omonimie tra professionisti.

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