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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02654/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Lecce aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato, riformando la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato. La Corte di cassazione non entra però nel merito dei motivi, perché rileva un vizio preliminare: il ricorso è stato sottoscritto/proposto da un difensore che non risultava iscritto nell'Albo dei difensori cassazionisti, quindi da soggetto non legittimato a proporre il ricorso. Per tale ragione il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del difensore che lo ha proposto, poiché non iscritto all'Albo dei difensori cassazionisti. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di appello resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità, con sola modifica già intervenuta sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore munito della necessaria abilitazione; in difetto, l'atto è inammissibile per difetto di legittimazione del sottoscrittore.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce ogni esame dei motivi di merito e lascia ferma la decisione impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali; può inoltre essere applicata una somma in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa della parte.
  • Quando la sentenza di appello ha già confermato la responsabilità dell'imputato, l'inammissibilità del ricorso determina il mantenimento dell'affermazione di colpevolezza, senza ulteriori modifiche sul merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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