Cassazione Civile, Ordinanza n. 41248/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice a ottenere dall'INPS, tramite il Fondo di garanzia, il pagamento di una mensilità retributiva rimasta insoluta a carico del datore di lavoro insolvente. La Corte d'appello aveva ritenuto che, ai fini del computo a ritroso dei dodici mesi entro cui devono collocarsi le ultime tre mensilità protette dall'art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992, potesse rilevare qualsiasi iniziativa del lavoratore diretta a far valere il credito, anche la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione presentata alla Direzione provinciale del lavoro prima del giudizio nei confronti del datore di lavoro poi fallito. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80 del 1992 e dell'art. 410 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, sostenendo che la richiesta di conciliazione è atto stragiudiziale e amministrativo, rivolto al datore di lavoro e a un organo amministrativo, e non può valere come iniziativa giudiziale rilevante verso il Fondo di garanzia.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti del Fondo di garanzia. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'individuazione del periodo protetto, il tentativo obbligatorio di conciliazione, affermando che il momento rilevante per il computo a ritroso del termine annuale è quello dell'iniziativa giudiziale o equivalente posta in essere dal lavoratore nell'ambito dell'accertamento del credito contro il datore di lavoro, cioè l'insinuazione al passivo o l'azione esecutiva utilmente esperita, non un atto stragiudiziale precedente. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la particolarità e l'evoluzione della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 2, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
"crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono"
delimita in senso temporale la tutela del Fondo di garanzia: rilevano le ultime tre mensilità se collocate nei dodici mesi anteriori alla data tipizzata dalla legge, che non coincide con il mero inadempimento retributivo ma con i presupposti previsti dalla norma.
viene richiamato solo per sostenere la natura stragiudiziale del tentativo di conciliazione, ritenuta però irrilevante ai fini del Fondo di garanzia.
la Corte richiama la propria precedente giurisprudenza e ne recepisce i principi senza ripeterne integralmente la motivazione.
art. 2, commi 2 e ss., legge n. 297 del 1982
è richiamata per indicare che, nel TFR, il fatto costitutivo della prestazione previdenziale è l'insinuazione al passivo del fallimento.
art. 2, comma 5, legge n. 297 del 1982
per i datori non soggetti a procedura concorsuale, o tornati in bonis, la prestazione del Fondo presuppone il previo esperimento dell'esecuzione forzata infruttuosa.
art. 9 direttiva 80/987/CEE
consente agli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori rispetto al minimo comunitario.
art. 3 direttiva 80/987/CEE
è richiamato per chiarire che la tutela del Fondo riguarda retribuzioni non pagate riferite a un periodo determinato dagli Stati membri.
art. 3 direttiva 2008/94/CE
viene menzionato come disposizione successiva con contenuto analogo sulla garanzia delle retribuzioni impagate.
art. 3 Cost.
la Corte richiama il precedente orientamento che esclude la violazione del principio di eguaglianza.
art. 38 Cost.
la Corte richiama il precedente orientamento che esclude la violazione della tutela previdenziale costituzionale.
Massime di principio
- La prestazione del Fondo di garanzia presso l'INPS ha natura previdenziale autonoma rispetto al credito retributivo verso il datore di lavoro: il lavoratore non aziona una solidarietà passiva, ma un distinto diritto alla prestazione dell'ente previdenziale.
- Ai fini dell'intervento del Fondo, non basta il mero inadempimento salariale del datore di lavoro: occorre il verificarsi dei presupposti legali tipizzati, che sono l'insolvenza del datore e la verifica del credito secondo le modalità previste dall'ordinamento (ammissione al passivo oppure esecuzione forzata infruttuosa).
- Nel computo a ritroso del periodo di dodici mesi previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992, il termine va ancorato a un'iniziativa giuridicamente rilevante e tipizzata dalla legge, non a qualsiasi atto stragiudiziale del lavoratore diretto al datore di lavoro.
- La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, pur potendo precedere il giudizio di merito, non è di per sé idonea a far decorrere il periodo rilevante ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, se la legge collega il dies a quo all'apertura della procedura concorsuale o all'inizio dell'esecuzione forzata.
- L'accertamento giudiziale o concorsuale del credito non costituisce un aggravio inutile, ma un presupposto necessario per determinare la misura della prestazione dovuta dal Fondo, che resta terzo rispetto al rapporto di lavoro originario.
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