Cassazione Civile, Ordinanza n. 05480/2026 del 11/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., di restituzione di somme pagate per l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica relative ai periodi di fornitura gennaio 2010-dicembre 2011. La società ricorrente sosteneva che l'addizionale fosse stata istituita in violazione della direttiva 2008/118/CE e chiedeva la ripetizione dell'indebito, oltre IVA e interessi. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata riformata e la domanda rigettata. Con il ricorso per cassazione la società attrice in ripetizione deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione del diritto dell'Unione e delle norme interne rilevanti, lamentando che la Corte d'appello avesse male interpretato la sentenza della Corte di giustizia UE 11 aprile 2024, C-316/22, non avesse applicato l'effetto di esclusione/disapplicazione e avesse omesso di considerare un fatto decisivo, cioè la natura soggettiva della fornitrice ai fini di un possibile effetto di sostituzione in una controversia tra privati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, in una vicenda sovrapponibile, erano intervenute recenti pronunce di legittimità successive alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, alle quali ha fatto rinvio integrale. Ha ritenuto quindi fondata sin dall'origine la domanda della ricorrente sia quanto alla legittimazione, sia quanto all'irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell'energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale con l'utente, sia quanto al diritto al rimborso dell'addizionale corrisposta. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Indica il rito introduttivo con cui era stata proposta la domanda di restituzione in primo grado.
È la norma invocata per la ripetizione dell'indebito; la Corte di merito l'aveva esclusa, mentre la Cassazione ha ritenuto fondata la domanda di rimborso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio processuale.
Disciplina il procedimento camerale e il deposito dell'ordinanza.
art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
Consente il rinvio integrale alla motivazione di precedenti pronunce della Corte.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme dell'Unione asseritamente violate.
artt. 267 e 288 T.F.U.E.
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione al ruolo del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
È la disposizione eurounitaria invocata per la dedotta incompatibilità dell'addizionale provinciale.
art. 6, comma 1, d.l. n. 511/1988
È la norma interna che giustificava l'addizionale provinciale e che è stata ritenuta non più idonea a fondare l'addebito alla luce degli sviluppi successivi.
artt. 11 e 117 Cost.
Sono richiamati quale parametro di compatibilità costituzionale della normativa interna con i vincoli eurounitari.
Massime di principio
- Quando una controversia ripropone una fattispecie già decisa in modo conforme da successivi arresti di legittimità, la Corte può fondare la decisione mediante rinvio alla motivazione del precedente specificamente risolutivo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- In tema di ripetizione di somme indebitamente addebitate in bolletta a titolo di addizionale su accise dell'energia elettrica, la sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma che giustificava l'imposizione può fondare il diritto alla restituzione con efficacia sostanzialmente ex tunc.
- Nel rapporto tra utente e fornitore del servizio, la legittimazione passiva del fornitore non viene meno per il solo fatto che la somma sia stata riversata o sia collegata a rapporti con l'amministrazione finanziaria: il rimborso può essere chiesto al soggetto che ha incassato l'importo nell'ambito del contratto di fornitura.
- In una controversia tra privati, la disapplicazione della normativa interna incompatibile con il diritto dell'Unione e l'eventuale effetto di sostituzione devono essere valutati in relazione al perimetro applicativo concretamente rilevante, ma l'errore nell'esclusione della tutela può comportare la cassazione della sentenza di merito.
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