Cassazione Penale, Ordinanza n. 13854/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna pronunciata dal GUP per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come coltivazione domestica non punibile perché destinata all'esclusivo uso personale. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la motivazione di merito aveva già escluso, con argomenti logici e coerenti, la ricorrenza di una coltivazione meramente personale: dalla consulenza tossicologica emergevano 18,5 dosi medie singole ricavabili, le analisi chimiche attestavano l'idoneità produttiva delle piante sequestrate e il coltivatore aveva utilizzato accorgimenti tecnici per incrementare la produzione (fertilizzanti, telo richiudibile, impianto di riscaldamento, lampadina alogena, ventola di raffreddamento), con due piante di marijuana alte 15/20 cm. Tali elementi sono stati ritenuti incompatibili con la destinazione esclusiva all'uso personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza riproponesse questioni già esaminate e disattese dalla Corte d'appello senza una critica specifica alla motivazione impugnata. Ha richiamato il principio secondo cui non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, solo la coltivazione domestica caratterizzata da tecniche rudimentali, scarso numero di piante, modesto quantitativo ricavabile e assenza di indici di inserimento nel mercato illecito; nel caso concreto, però, gli elementi fattuali accertati deponevano per una coltivazione non riconducibile al mero uso personale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La coltivazione di stupefacenti è punibile quando, per modalità concrete e indici fattuali, non sia riconducibile a una coltivazione domestica destinata esclusivamente all'uso personale; la verifica della non punibilità richiede assenza di significativi indici di inserimento nel mercato illecito e immediatezza oggettiva con l'uso personale.
Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624
La coltivazione non integra il reato, per difetto di tipicità, solo quando sia domestica, rudimentale, con scarso numero di piante e modestissimo quantitativo producibile, in assenza di elementi sintomatici di una destinazione al mercato illegale.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la coltivazione è penalmente irrilevante solo se presenti caratteristiche oggettive di minima offensività e di esclusiva destinazione all'uso personale, desumibili da modalità domestiche, tecniche rudimentali, numero esiguo di piante e modesta quantità ricavabile.
- Ai fini della qualificazione della coltivazione come non punibile, il giudice deve valorizzare tutti gli indici concreti che escludono l'uso personale, inclusi gli accorgimenti tecnici finalizzati ad aumentare la produzione e la quantità di sostanza astrattamente ottenibile.
- In sede di legittimità, è manifestamente infondato il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La presenza di una consistenza produttiva non trascurabile e di modalità colturali organizzate può escludere la ricostruzione della coltivazione come domestica e destinata al solo consumo personale.
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