Cassazione Penale, Sentenza n. 43174/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, riformando il provvedimento del Gip che aveva disposto gli arresti domiciliari, aveva annullato la misura per il capo 11 e, per i restanti addebiti (associazione per delinquere e truffe aggravate finalizzate a ottenere erogazioni pubbliche tramite bilanci falsi e finanziamenti SIMEST nell'ambito del PNRR), confermato la gravità indiziaria e sostituito la misura autodetentiva con il divieto di esercitare la professione di dottore commercialista per un anno. I motivi di ricorso alle Sezioni Unite includevano: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, per non aver adeguatamente considerato la documentazione acquisita in perquisizione (che secondo la difesa dimostrerebbe un semplice sub-appalto di servizi e l'assenza di partecipazione nella falsificazione dei bilanci) e le dichiarazioni del coindagato Buttazzo; (2) falsa applicazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza di indici di propensione a delinquere e di collegamenti attuali che giustificassero il rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi generici o manifestamente infondati. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse svolto un'ampia e coerente analisi delle emergenze investigative, avendo considerato le censure difensive e motivato il rigetto (tenendo conto, tra l'altro, di intercettazioni, contratti di cessione di quote redatti nello studio del ricorrente, procure conferite e fatture riferibili a società fittizie). Sui profili cautelari la Corte ha condiviso la valutazione del Riesame circa la sussistenza di un rischio concreto di reiterazione dato il ruolo e la diffusività del sistema fraudolento, ritenendo congrua la sostituzione della misura con il divieto di esercitare la professione per un anno come misura idonea a neutralizzare il pericolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore dello Stato.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come principio che richiede una valutazione adeguatamente motivata della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia esaminato compiutamente le contestazioni difensive e, con motivazione non viziata, abbia confermato l'esistenza di indizi sufficienti nei termini richiesti dall'art. 273.
La norma sulle esigenze cautelari è stata applicata nel senso che il giudice deve valutare il concreto pericolo di reiterazione alla luce del compendio investigativo e del profilo personale dell'indagato; la Corte ha ritenuto congrua la scelta del Riesame di sostituire la misura detentiva con una misura interdittiva meno afflittiva ritenuta adeguata a neutralizzare il rischio.
Massime di principio
- Per invocare l'insussistenza della gravità indiziaria in Cassazione è necessario indicare errori specifici e determinanti nella valutazione probatoria: censure generiche o ripetitive sono di solito inammissibili.
- Il giudice della cautela valuta il materiale investigativo nella sua globalità e sincreticamente: documenti e dichiarazioni vanno contrastati con elementi che incidano sul quadro complessivo, non solo con singole spiegazioni parziali.
- La sostituzione di una misura detentiva con una misura meno afflittiva (es. interdizione professionale) è legittima se il giudice dimostra che la misura alternativa è idonea a neutralizzare il rischio di reiterazione.
- Per contrastare efficacemente le esigenze cautelari (rischio di recidiva) bisogna fornire elementi concreti sul profilo personale e sui legami attuali dell'indagato con il contesto del presunto reato (es. assenza di collegamenti attuali, distanza temporale, comportamento personale), non solo argomentazioni astratte.
- La produzione in sede di riesame di documentazione nuova deve essere valutata in termini di incidenza sul complesso indiziario: se non altera il quadro complessivo, il riesame può legittimamente confermare la gravità indiziaria.
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