Cassazione Penale, Sentenza n. 9401/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e per concorso nell'estorsione ai danni di Adriano Raso. Il ricorrente ha contestato la sussistenza della gravità indiziaria a suo carico, sostenendo che la sua posizione fosse marginale e limitata alla semplice presenza a un incontro presso il ristorante della vittima senza alcuna iniziativa diretta nell'estorsione; ha inoltre richiamato principi giurisprudenziali secondo cui la partecipazione all'associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento e una messa a disposizione dell'organizzazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la motivazione del Tribunale del riesame, ritenendo che la presenza del Guerrisi all'incontro con la vittima durante la fase esecutiva dell'estorsione, la pluralità di contatti con esponenti della cosca, le conversazioni intercettate e le modalità concordate per eludere controlli costituiscano elementi gravemente indiziari sia rispetto al concorso nell'estorsione sia rispetto alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sentenza n. 36958 del 27/5/2021 (Modaffari, Rv. 281889)
Richiamato il principio secondo cui la partecipazione all'associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento nella struttura organizzativa e la messa a disposizione dell'agente per il perseguimento degli scopi del sodalizio; il Tribunale ha valutato se gli indici presenti nel caso concreto fossero sufficienti a dimostrare tale intraneità
Art. 416-bis c.p. (partecipazione ad associazione di tipo mafioso)
Norma sostanziale applicata in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la corte ha ritenuto sussistenti elementi indiziari di intraneità, quali contatti ripetuti, conversazioni intercettate e modalità operative atte a eludere controlli
Art. 629 c.p. (estorsione) e concorso nel reato
Norma sostanziale richiamata in relazione all'estorsione commessa ai danni della persona offesa; la corte ha ritenuto provata la sussistenza dell'estorsione e la partecipazione, anche in forma concorsuale, del gruppo capeggiato dal Facchineri
Art. 94, comma 1
Riferimento procedurale agli adempimenti da svolgere a seguito della decisione (in particolare connessi alla dichiarazione di inammissibilità e alle relative conseguenze), indicato dall'ordinanza per gli adempimenti di cancelleria
Massime di principio
- La mera presenza a un incontro collegato all'esecuzione di un reato (es. estorsione) può costituire elemento grave di indizio se inserita in un contesto fattuale che ne dimostra la finalità illecita e la mancanza di un lecito motivo per la partecipazione
- Per sostenere la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso è necessario valutare la stabilità dei rapporti e la messa a disposizione dell'agente; elementi come rapporti assidui, contatti ripetuti, conversazioni intercettate e modalità di elusione dei controlli rafforzano l'indicazione di intraneità
- Le corti di merito hanno ampia discrezionalità nella valutazione della gravità indiziaria e tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non manifestamente contraddittoria
- Richiami a precedenti di legittimità (Sezioni Unite) servono a delimitare il perimetro probatorio richiesto, ma non escludono che fattispecie concrete possano essere ritenute associative se emerge un complesso indiziario coerente
- In caso di rigetto di un ricorso per carenza di prospettazione fondata, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è pertanto importante valutare la fondatezza delle doglianze prima della proposizione dell'impugnazione
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