Cassazione Penale, Sentenza n. 33546/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
La vicenda cautelare riguardava l'ipotesi di un'associazione stabile e duratura finalizzata alla realizzazione di plurimi delitti fiscali, mediante un meccanismo consistente nell'acquisto di argento puro indicato in fattura come verghe argentifere, con conseguente applicazione dell'IVA ordinaria anziché del regime dell'inversione contabile. Le società coinvolte avrebbero utilizzato società cartiere destinate a omettere le dichiarazioni fiscali e a non versare l'IVA all'Erario, mentre le società acquirenti avrebbero conseguito un acquisto sottocosto e un credito IVA detraibile. Nei confronti dell'indagato, amministratore di diritto di una delle società emittenti, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente in relazione al solo reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro nei suoi confronti. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, con il primo motivo, che il Tribunale avesse erroneamente individuato il profitto e il prezzo dei reati fiscali, ritenendo che l'IVA versata dal destinatario delle fatture potesse costituire almeno il prezzo del reato di emissione. Con il secondo motivo ha dedotto che il Tribunale avrebbe potuto mantenere il sequestro sulla base dei reati di dichiarazione fraudolenta e omessa dichiarazione, anche se diversi da quello posto a fondamento del provvedimento genetico. La difesa dell'indagato ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che, per il solo delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato all'indagato, il sequestro può riguardare il prezzo del reato, inteso come compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, ma non il profitto dell'utilizzatore, normalmente parametrato all'imposta evasa. Profitto e prezzo sono categorie normative distinte. L'IVA versata dal destinatario finale delle fatture non poteva essere qualificata come prezzo del reato sulla base della prospettazione sviluppata dal pubblico ministero, perché ciò avrebbe comportato un mutamento delle basi fattuali e giuridiche della misura cautelare, originariamente fondata sul profitto e non sul prezzo. La Corte ha inoltre ricordato che l'emittente può concorrere nel delitto di dichiarazione fraudolenta dell'utilizzatore solo quando ponga in essere condotte ulteriori rispetto alla mera emissione, ma tale ipotesi non costituiva la base del sequestro in esame. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: nel procedimento cautelare il giudice non può fondare la misura su fatti o reati diversi da quelli posti a base della domanda cautelare originaria, poiché ciò modificherebbe i presupposti della misura e violerebbe il contraddittorio e il diritto di difesa. Il potere del giudice di confermare il sequestro per ragioni diverse non consente di porlo a fondamento di un fatto diverso.
Norme richiamate
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando considerato autonomamente, può giustificare il sequestro finalizzato alla confisca del solo prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione, e non del profitto dell'evasione conseguito dall'utilizzatore.
La disposizione esclude che la mera emissione e la mera utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti determinino automaticamente il concorso reciproco nei rispettivi reati fiscali.
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Il profitto del delitto dell'utilizzatore può identificarsi nell'imposta evasa; l'emittente può concorrervi solo se pone in essere condotte ulteriori rispetto alla mera emissione.
La possibile sussistenza di tale diverso reato non consente, nel procedimento cautelare, di mantenere il sequestro quando esso non costituiva la base della domanda cautelare originaria.
confisca del prezzo e del prodotto del reato
La norma conferma la distinzione normativa tra prezzo e profitto del reato, categorie non intercambiabili ai fini della confisca.
concorso di persone nel reato
La disciplina ordinaria del concorso opera nei rapporti tra emissione e utilizzazione delle fatture inesistenti solo al ricorrere di condotte ulteriori rispetto alla mera emissione o utilizzazione, nel rispetto della deroga prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 74/2000.
Massime di principio
- Nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro finalizzato alla confisca può avere a oggetto il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, ma non il profitto dell'evasione fiscale realizzato dal soggetto che utilizza le fatture.
- Il prezzo del reato e il profitto del reato sono categorie normative distinte e non possono essere tra loro confuse per ampliare l'oggetto della confisca o del sequestro preventivo.
- L'emittente di fatture per operazioni inesistenti non risponde automaticamente, per il solo fatto dell'emissione, del delitto di dichiarazione fraudolenta commesso dall'utilizzatore; il concorso dell'emittente nel reato dell'utilizzatore richiede condotte ulteriori rispetto alla mera emissione.
- Nel procedimento cautelare il giudice non può fondare o mantenere la misura su un fatto o su un diverso reato non compreso nella domanda cautelare originaria, poiché ciò modifica i presupposti applicativi della misura e incide sul contraddittorio e sul diritto di difesa.
- Il potere del giudice del riesame di confermare una misura cautelare per ragioni giuridiche diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato non comprende il potere di porre a fondamento della misura un fatto diverso o un'autonoma contestazione non contenuta nella richiesta originaria.
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