Cassazione Penale, Sentenza n. 36981/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 22 dicembre 2025, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Pistoia del 19 settembre 2023. Erano stati dichiarati responsabili, in concorso, di bancarotta semplice patrimoniale ex art. 217, primo comma, n. 2, legge fallimentare, per la gestione della società fornitrice, dichiarata fallita l'8 maggio 2019: il primo era amministratore e legale rappresentante, il secondo socio unico. La condotta ritenuta consisteva nel proseguire le forniture a credito alla società collegata AR/Glam, già in crisi, e nel tollerare senza adeguate garanzie o iniziative di contenimento un'esposizione creditoria molto elevata, senza tempestive azioni di recupero, così immobilizzando una parte rilevante del patrimonio della fallita. Le due società erano parte di un progetto imprenditoriale comune e gli imputati ricoprivano ruoli rilevanti anche nella debitrice. La condanna era stata a un anno e sei mesi di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie, con sospensione condizionale; entrambi erano stati assolti dal distinto reato tributario contestato. Il primo ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 217, primo comma, n. 2, sostenendo che si trattava di effettive forniture, non di finanziamento, e che tra il 2015 e il 2019, su fatture per euro 8.125.831,94, erano stati pagati euro 7.200.670,03, circa l'89 per cento. Ha aggiunto che l'inadempimento sarebbe emerso soltanto nel 2018, che l'azione giudiziaria sarebbe stata inutile per l'incapienza della debitrice e che la mancata riscossione, essendo omissiva, non integrerebbe un'operazione patrimoniale. Il secondo ricorrente ha riproposto le censure sulla natura omissiva del mancato recupero e sulla pretesa razionalità della prosecuzione delle forniture alla luce dei pagamenti; inoltre ha denunciato carenza di motivazione sul concorso, sostenendo di essere mero socio della fornitrice e contestando che parentela, partecipazione societaria e ruoli nella debitrice dimostrassero una specifica partecipazione alla condotta. La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure non si confrontassero con la valutazione unitaria della sequenza gestoria e sollecitassero in parte una rivalutazione dei fatti non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto che la condotta non fosse riducibile alla sola omissione di recuperare i crediti: il nucleo commissivo era costituito dalla reiterata prosecuzione delle forniture a credito a una società collegata già in crisi, accompagnata dalla tolleranza di un'esposizione eccezionale senza garanzie o adeguate misure di contenimento. La percentuale complessiva dei pagamenti e la loro pregressa regolarità non escludevano la manifesta imprudenza della prosecuzione dopo l'emersione di indici di crisi e di insolvenza; la valutazione doveva essere compiuta ex ante, considerando la situazione complessiva dell'impresa e la sproporzione tra rischio e ragionevoli prospettive di successo. È stata respinta anche la censura sul concorso del socio unico: la Corte d'appello aveva fondato l'inferenza non sulla sola parentela o qualità societaria, ma su una pluralità di circostanze convergenti, tra cui i ruoli nelle due società, la conoscenza della crisi, l'unitarietà degli interessi e la durata e dimensione dell'operazione. La condanna per bancarotta semplice patrimoniale resta quindi confermata; resta ferma anche l'assoluzione dal distinto reato tributario.
Norme richiamate
art. 217, primo comma, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ai fini dell’art. 217, primo comma, n. 2, legge fallimentare, le operazioni manifestamente imprudenti sono scelte gestorie compiute nell’interesse dell’impresa, ma connotate da aleatorietà o avventatezza tale da rendere palese, già secondo una valutazione ex ante e alla luce della situazione complessiva dell’impresa, la sproporzione tra il rischio assunto e le ragionevoli possibilità di successo.
La fattispecie comprende scelte gestorie attive compiute nell'interesse dell'impresa, ma manifestamente aleatorie o avventate secondo una valutazione ex ante della situazione complessiva. Nel caso concreto, la prosecuzione delle forniture a credito e la contemporanea tolleranza di un'esposizione sproporzionata sono state valutate unitariamente come operazione imprudente; il mancato recupero, isolatamente considerato, era soltanto una componente della sequenza.
art. 217, primo comma, n. 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La medesima pronuncia distingue le operazioni economicamente scriteriate di cui al n. 2, punibili a titolo di colpa, dagli atti finalisticamente diretti a ritardare il fallimento contemplati dal n. 3.
La disposizione è distinta dalla bancarotta semplice per operazioni imprudenti: quest'ultima riguarda operazioni economicamente scriteriate, mentre il n. 3 concerne atti diretti a ritardare il fallimento. La Corte richiama la distinzione per qualificare la condotta nel perimetro del n. 2.
art. 217, primo comma, legge fallimentare
Il pregresso adempimento può assumere rilievo nella valutazione iniziale del rapporto, ma non rende razionale la prosecuzione senza limiti una volta che l’inadempimento sia divenuto manifesto e la crisi del debitore conoscibile.
La regolarità dei pagamenti anteriori può giustificare l'avvio del rapporto, ma non costituisce una giustificazione permanente quando sopravvengono indici conoscibili di crisi e insolvenza; la prosecuzione va valutata rispetto alla situazione esistente nel periodo in cui il rischio è divenuto manifesto.
art. 216, primo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
È inoltre consolidata la distinzione dalla dissipazione fraudolenta: Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218 - 01 individua il discrimine oggettivo nell’incoerenza dell’operazione rispetto alle esigenze dell’impresa e quello soggettivo nella consapevolezza di diminuire il patrimonio per scopi del tutto estranei alla stessa (in tali termini anche Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Magnoni, Rv. 280321 – 01).
La dissipazione fraudolenta si distingue dall'operazione imprudente per l'incoerenza dell'operazione rispetto alle esigenze dell'impresa e per la consapevolezza di diminuire il patrimonio per fini del tutto estranei all'impresa. Nel caso deciso, i giudici di merito avevano escluso la distrazione e ravvisato una scelta compiuta nell'ambito del progetto imprenditoriale comune, ma gravemente avventata per la società fornitrice.
I ricorsi sono stati trattati ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., su richiesta, con l’intervento delle parti, che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
La disposizione è indicata quale disciplina della trattazione dei ricorsi in cassazione secondo le modalità seguite nel procedimento.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
A seguito del rigetto, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini della bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti, la valutazione deve essere compiuta ex ante e considerando la situazione complessiva dell'impresa: rileva la sproporzione manifesta tra il rischio assunto e le ragionevoli possibilità di successo.
- La prosecuzione di forniture a credito a favore di una società collegata in crisi può integrare un'operazione manifestamente imprudente quando comporti l'assunzione e la persistente tolleranza di un'esposizione sproporzionata, senza garanzie o misure adeguate di contenimento. La mancata riscossione, in tale contesto, può costituire una componente della complessiva sequenza gestoria, il cui nucleo commissivo è la continuazione delle forniture.
- I pagamenti regolari effettuati in precedenza non rendono di per sé razionale la prosecuzione illimitata del rapporto dopo che l'inadempimento e la crisi del debitore sono divenuti conoscibili. La condotta va apprezzata in relazione alla fase successiva e agli indici concreti disponibili in quel momento, non soltanto sulla base dell'esito finale.
- Il concorso nel reato può essere desunto da una pluralità di circostanze precise e convergenti, tra cui ruoli nelle società coinvolte, conoscenza della crisi, comunanza del progetto imprenditoriale e durata e dimensione dell'operazione; la mera qualità di socio, da sola, non costituisce il fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione della convenienza economica delle scelte gestorie o una diversa lettura delle risultanze istruttorie quando la motivazione di merito ha dato conto, in modo coerente, degli elementi rilevanti.
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